Sentenza n. 417/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 18.4.2025 (rep. QC/1128/2025, prot. QC/40331/2025), di rigetto dell’istanza di regolarizzazione ai sensi della l.r. n. 1/2020; del provvedimento di trasmissione del 21.2.2023 da parte di Ater Roma a Roma Capitale della scheda attestante la conclusione negativa del procedimento; del preavviso di rigetto di Ater Roma del 16.5.2022 (prot. n. 25036) e del provvedimento di conferma di rigetto di Ater Roma del 17.5.2023 (prot. n. 24278); della scheda “Omissis (numero proposta 33267/2025)” in cui è indicato che nella parte in cui nella determina dirigenziale impugnata è riportata la dicitura “OMISSIS leggasi ‘-OMISSIS-, nato ad -OMISSIS- (RI) il -OMISSIS-’”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio ERP occupato, unitamente agli atti istruttori e procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente occupava l'alloggio in forza di un contratto di locazione stipulato nel 1986. Nel 2016 l'amministrazione aveva dichiarato la decadenza dall'assegnazione per il sopravvenuto superamento dei limiti patrimoniali e reddituali, disponendo il rilascio; tale vicenda era stata impugnata davanti al giudice ordinario ed era ancora pendente. Nel 2020 il ricorrente aveva presentato istanza di assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell'art. 22 della l.r. Lazio n. 1/2020, respinta da Roma Capitale sulla base dell'esito negativo dell'istruttoria svolta da Ater Roma. Con il ricorso sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 22 l.r. Lazio n. 1/2020 e della relativa disciplina attuativa, poiché la decadenza non costituirebbe causa ostativa e, essendo sub iudice, non potrebbe fondare il diniego; difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà e violazione dell'obbligo di motivazione, per la mancata valutazione delle condizioni familiari e reddituali, della lunga occupazione dell'alloggio e degli ulteriori elementi individuali; violazione degli obblighi di collaborazione tra Ater e Roma Capitale; omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione della partecipazione procedimentale; genericità del preavviso di rigetto e mancata valutazione delle osservazioni; violazione dei principi di buona fede, correttezza, ragionevolezza, proporzionalità, continuità assistenziale, diritto all'abitazione, solidarietà sociale e tutela delle fasce deboli; in subordine, richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sulla decadenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto dirimente, indipendentemente dalla questione se la decadenza costituisse o meno una causa ostativa espressamente prevista dalla normativa regionale, che il ricorrente fosse stato assegnatario dell'alloggio fino all'11 febbraio 2016. Di conseguenza, alla data del 23 maggio 2014, individuata dall'art. 22, comma 140, l.r. Lazio n. 1/2020 quale termine rilevante per la regolarizzazione delle occupazioni sine titulo, egli non era un occupante abusivo, poiché disponeva ancora di un valido titolo di detenzione. La successiva decadenza, adottata per la sopravvenuta perdita dei requisiti, produceva effetti ex nunc e non ex tunc e non poteva trasformare retroattivamente in abusiva l'occupazione precedente. La pendenza del giudizio sulla decadenza non incideva quindi sulla decisione e non ricorrevano i presupposti per sospendere o rinviare il giudizio. La carenza del requisito dell'occupazione abusiva rendeva infondate le censure sostanziali e consentiva di ritenere non invalidanti anche i vizi formali e procedimentali, poiché, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. In ogni caso, il ricorrente aveva concretamente partecipato al procedimento presentando osservazioni dopo il preavviso di rigetto; la mancata modifica dell'esito era giustificata dal fatto che le osservazioni non avevano contestato il profilo decisivo dell'assenza di un'occupazione abusiva alla data rilevante. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22, commi 140 e 141, l.r. Lazio n. 1/2020
art. 22, co. 140, l.r. Lazio n. 1/2020: data del 23.5.2014 quale spartiacque ai fini dell'assegnazione in deroga; art. 22, co. 141, lett. b, l.r. Lazio n. 1/2020: richiamo all'art. 11, comma 1, lett. d, l.r. Lazio n. 12/1999
La regolarizzazione presuppone che l'occupazione fosse abusiva alla data individuata dalla legge regionale; chi disponeva allora di un valido titolo di assegnazione non possiede tale requisito.
art. 11, comma 1, lett. d, l.r. Lazio n. 12/1999
La sentenza richiama la disposizione quale possibile preclusione normativa collegata alla decadenza dall'assegnazione, ma dichiara tale questione non decisiva ai fini della controversia.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
I vizi formali e procedimentali non determinano l'annullamento quando, alla luce della natura vincolata dell'esito e dell'assenza del requisito sostanziale decisivo, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 79, comma 1, c.p.a.
La sospensione del processo per pregiudizialità non è stata disposta, poiché la controversia sulla decadenza non era idonea a incidere sulla decisiva assenza del requisito dell'occupazione abusiva alla data di riferimento.
Massime di principio
- Ai fini della regolarizzazione delle occupazioni sine titulo prevista dalla normativa regionale, il richiedente deve essere stato privo di un valido titolo di detenzione alla data legislativamente individuata come limite temporale; chi era allora legittimo assegnatario non può essere qualificato retroattivamente come occupante abusivo.
- La decadenza dall'assegnazione disposta per la sopravvenuta perdita dei requisiti produce effetti ex nunc e non ex tunc: essa non rende abusiva l'occupazione relativa al periodo anteriore, durante il quale il titolo di assegnazione era efficace.
- La pendenza di una controversia sulla legittimità della decadenza dall'assegnazione non giustifica la sospensione del giudizio sulla successiva istanza di regolarizzazione quando il diniego è fondato su un distinto e autonomo presupposto, ossia l'assenza dell'occupazione abusiva alla data rilevante.
- Quando l'assenza di un requisito sostanziale rende vincolato l'esito del procedimento, i vizi formali o partecipativi non comportano l'annullamento del provvedimento se risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
- La partecipazione procedimentale è effettiva quando l'interessato ha potuto presentare osservazioni dopo il preavviso di rigetto; la mancata considerazione di osservazioni non pertinenti rispetto al profilo decisivo del diniego non impone, di per sé, l'annullamento del provvedimento.
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