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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17367/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (passeggero)

La controversia

La controversia nasce dal ritardo di oltre 11 ore di un volo Malaga-Treviso, con mancata informativa sui diritti dei passeggeri. La passeggera incaricava una società di assistenza di agire nei confronti del vettore per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 e il rimborso delle spese stragiudiziali. Dopo una diffida rimasta senza esito pienamente satisfattivo, veniva avviato un tentativo di conciliazione e poi il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, che riconosceva solo la compensazione di 400 euro e negava le spese stragiudiziali. In appello il Tribunale riconosceva anche gli interessi ma confermava il diniego delle spese stragiudiziali, ritenendo che, in base al contratto con la società di assistenza, la passeggera non avesse sostenuto né dovuto sostenere alcun esborso. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione del d.m. n. 55/2014 per mancata liquidazione della fase di trattazione/istruttoria e conseguente liquidazione sotto i minimi; (2) violazione dell’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 per mancato aumento del 30% per atti redatti con tecniche informatiche/ipertestuali; (3) violazione dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.p.r. n. 115/2002 per avere il giudice applicato la compensazione anche al contributo unificato/spese vive; (4) errata interpretazione delle clausole contrattuali con la società di assistenza, che a suo dire consentivano il rimborso delle spese stragiudiziali in caso di esito positivo; (5) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; (6) travisamento della prova e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, nei limiti indicati in motivazione, ha rigettato il secondo e il terzo, e ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la fase di trattazione è compensabile anche senza istruttoria probatoria e che il giudice di merito aveva erroneamente escluso la voce tariffaria relativa. Ha inoltre ritenuto erronea l'interpretazione del contratto di assistenza, osservando che la gratuità pattuita era posta a tutela del cliente e non poteva beneficiare il vettore inadempiente; le spese stragiudiziali, se dovute e necessitate per far valere il diritto, gravano causalmente sulla parte responsabile del pregiudizio. Sono stati invece respinti i motivi sul maggior compenso per atti telematici e sulla disciplina del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 Regolamento CE n. 261/2004

    fonte del diritto alla compensazione pecuniaria per il ritardo del volo

  • art. 14 Regolamento CE n. 261/2004

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'informativa ai passeggeri

  • art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014

    la maggiorazione del 30% per atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione è rimessa alla valutazione del giudice e non discende dal solo uso del processo telematico

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014

    la fase di trattazione consente il riconoscimento del relativo compenso anche in assenza di istruzione probatoria

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per escludere l'estensione analogica al processo civile della disciplina sul contributo unificato del processo amministrativo

  • art. 1362 c.c.

    norma evocata per censurare l'interpretazione del contratto di assistenza

  • art. 1363 c.c.

    invocato per imporre l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per omessa pronuncia sui capi di domanda

  • artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.

    evocati per dedotto travisamento della prova e riparto dell'onere probatorio

  • d.m. n. 55/2014

    parametri per la liquidazione dei compensi professionali

  • d.m. 147/2022

    ha modificato la disciplina dell'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014

  • art. 350 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che la fase di trattazione è ineludibile anche in appello

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione del ricorso

  • art. 9 T.U. spese di giustizia

    richiamato in tema di contributo unificato nel processo civile

  • art. 2041 c.c.

    non citato espressamente come base della decisione, ma la Corte qualifica le spese stragiudiziali come danno emergente nel quadro della domanda risarcitoria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal motivo di ricorso in tema di prova del danno

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal motivo di ricorso in tema di valutazione della prova

Massime di principio

  • Nel giudizio di liquidazione dei compensi forensi, la fase di trattazione è autonomamente compensabile anche se non vi è stata istruzione probatoria; il relativo compenso spetta per il solo fatto che la causa sia stata trattata, poiché il d.m. n. 55/2014 prevede una voce unitaria comprensiva dell'eventuale istruttoria.
  • In appello la fase di trattazione è comunque dovuta e non può essere esclusa solo perché il giudizio non abbia avuto attività istruttoria, essendo la trattazione stessa una fase ineludibile del processo.
  • La maggiorazione del 30% prevista per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee a facilitarne consultazione e fruizione non consegue automaticamente al deposito telematico o all'uso del formato digitale; richiede una specifica tecnica redazionale e una valutazione del giudice circa la concreta utilità dell'ipertestualità.
  • La disciplina del contributo unificato prevista per il processo amministrativo non è automaticamente estensibile al processo civile o ad altri riti in assenza di identità di materia e di disciplina normativa.
  • Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e sono risarcibili solo se sono dovute, necessitate e provate; la mera fattura, da sola, non basta di regola a dimostrare l'effettivo esborso.
  • L'interpretazione del contratto deve essere sistematica: clausole di gratuità, imputazione dei pagamenti e revoca del mandato vanno lette complessivamente, evitando esiti che trasformino la pattuizione a tutela del cliente in un indebito vantaggio per la parte inadempiente.
  • Quando l'attività stragiudiziale è resa necessaria dall'inadempimento altrui e conduce al soddisfacimento del diritto, il relativo costo deve gravare causalmente sul responsabile del pregiudizio, secondo il principio per cui il processo non deve andare a danno della parte che ha ragione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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