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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07273/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato della Cassa previdenziale dei dottori commercialisti ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà, oltre alla restituzione delle somme trattenute nei limiti della prescrizione. In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda relativa al contributo di solidarietà e ha dichiarato illegittime le trattenute, disponendo la restituzione con prescrizione decennale; la Cassa ha proposto appello principale e il pensionato appello incidentale, entrambi rigettati dalla Corte d'appello. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati e il contributo di solidarietà, sostenendo la legittimità delle trattenute e la possibilità di imporle per garantire l'equilibrio finanziario e la tutela delle generazioni future; (2) subordinatamente, violazione della disciplina sul contributo di solidarietà ex art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011, sostenendo che, una volta esclusa la legittimità del contributo regolamentare, dovesse applicarsi quello legale dell'1% per il biennio 2012-2013; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando l'applicazione della prescrizione decennale e invocando quella quinquennale; (4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla decorrenza degli interessi legali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi nel merito richiamando un orientamento consolidato: gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre trattenute sui trattamenti pensionistici già determinati in base ai criteri applicabili, perché un contributo di solidarietà di tale tipo integra una prestazione patrimoniale riservata alla legge e non a fonti regolamentari; non opera automaticamente il contributo legale dell'1% previsto per il biennio 2012-2013 se mancano i presupposti specifici e, in ogni caso, non è stata allegata e provata l'inerzia dell'ente richiesta dalla norma; l'azione di ripetizione delle trattenute è soggetta a prescrizione decennale e non quinquennale; quanto agli interessi, anche se vi fosse stata omessa pronuncia, la questione era infondata e poteva essere decisa nel merito, poiché gli interessi legali decorrono dalla data delle singole trattenute fino al pagamento. In ragione dell'inammissibilità del controricorso, non sono state liquidate spese, ma la Cassa è stata condannata al pagamento di Euro 2.500 alla Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 335/1995

    non consente agli enti previdenziali privatizzati di imporre trattenute su pensioni già determinate mediante atti regolamentari; un prelievo di questo tipo è riservato alla legge perché integra una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost.

  • l. n. 296/2006

    richiamata dalla ricorrente come fonte di modifica del quadro normativo, ma non idonea a sovvertire l'orientamento consolidato sull'illegittimità del contributo di solidarietà regolamentare.

  • d.l. n. 98/2011

    richiamato insieme alle altre fonti invocate dalla ricorrente, senza che ciò incidesse sulla conclusione di illegittimità delle trattenute.

  • l. n. 111/2011

    conversione del d.l. n. 98/2011 richiamata nel quadro normativo invocato dalla Cassa.

  • l. n. 147/2013

    richiamata dalla ricorrente come interpretazione autentica del sistema, ma non tale da rendere legittimo il contributo regolamentare contestato.

  • d.l. n. 201/2011

    art. 24, co. 24, lett. b)

    il contributo di solidarietà ivi previsto non opera automaticamente in sostituzione o sanatoria del contributo regolamentare illegittimo; la sua applicazione presuppone specifici requisiti, tra cui l'inerzia dell'ente, che devono essere allegati e provati.

  • l. n. 214/2011

    conversione del d.l. n. 201/2011 richiamata nel secondo motivo.

  • d.lgs. n. 509/1994

    richiamato per sostenere l'autonomia normativa della Cassa, ma non idoneo a legittimare prelievi pensionistici non previsti dalla legge.

  • Costituzione

    artt. 2, 3, 23 e 38 Cost.

    il prelievo su pensioni già determinate è riconducibile a prestazione patrimoniale imposta e, come tale, soggetta a riserva di legge; l'esigenza di equilibrio finanziario dell'ente non prevale su tale vincolo.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse rilievo decisivo.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta erronea applicazione del contributo legale.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta erronea applicazione del contributo legale.

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    invocato nel terzo motivo quale parametro della prescrizione, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la prescrizione decennale affermata dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    invocato per sostenere la prescrizione quinquennale, ma escluso in favore della prescrizione decennale dell'azione restitutoria.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    richiamato nel terzo motivo senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto comunque la questione infondata e decidibile nel merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per il regime processuale dell'ordinanza.

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Cassazione di decidere nel merito in caso di omessa pronuncia su una questione infondata e non bisognosa di ulteriori accertamenti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    base per la condanna della ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende per l'esito conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 370 c.p.c.

    termine di quaranta giorni

    il controricorso depositato oltre tale termine è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per i presupposti processuali del contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere interne, prelievi o trattenute su pensioni già liquidate in base ai criteri di calcolo applicabili, quando tali prelievi abbiano natura di prestazione patrimoniale imposta; in materia opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata e la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente non consentono, da soli, di legittimare contributi di solidarietà applicati a trattamenti pensionistici già determinati se la base normativa non attribuisce espressamente quel potere.
  • La previsione legislativa di un contributo di solidarietà straordinario non determina automaticamente la sanatoria o la trasposizione di contributi regolamentari illegittimi; la sua applicazione richiede il rigoroso accertamento e la prova dei presupposti previsti dalla legge, inclusa l'inerzia dell'ente ove richiesta.
  • L'azione di ripetizione delle trattenute indebitamente operate su pensioni è soggetta a prescrizione decennale quando il credito restitutorio non presenti i caratteri della liquidità ed esigibilità richiesti per il termine breve.
  • In caso di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito se la questione sia di puro diritto, non richieda accertamenti di fatto e la soluzione corretta confermi il dispositivo della sentenza impugnata.
  • Quando l'azione di riliquidazione della pensione comporta la restituzione di singole trattenute, gli interessi legali decorrono dalla data in cui ciascuna trattenuta è stata effettuata fino al pagamento effettivo, perché gli accessori costituiscono parte integrante dell'unico credito restitutorio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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