Sentenza n. 2773/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 5398/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 3 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 5398/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 dicembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta docente per tre anni scolastici, per € 500,00 annui e complessivi € 1.500,00, oltre alle spese di lite. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stata notificata all’amministrazione in copia conforme e che, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell’avvenuta esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza la Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notificazione della sentenza del giudice del lavoro fino al saldo. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi mediante istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza del Tribunale di Milano è stato ritenuto comprovato dall’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione costituisce il periodo minimo da rispettare prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale deve essere una sentenza munita dell’attestazione di conformità.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione in copia conforme ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In assenza della prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine prefissato e determinare le somme dovute, comprensive della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ove stabilita dal titolo o dalla decisione di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendo che il creditore possa attivarlo mediante istanza dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Quando le funzioni commissariali rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, il commissario ad acta può svolgere l’incarico senza diritto a compenso.
- Il giudice dell’ottemperanza può porre a carico dell’amministrazione inadempiente le spese del giudizio e la rifusione del contributo unificato.
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