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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13468/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico spettante a un assicurato ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996. La Corte d'appello aveva confermato il riconoscimento del diritto e aveva respinto l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, ritenendo che la decadenza non fosse applicabile ai trattamenti maturati prima della modifica introdotta dall'art. 38 d.l. n. 98/2011. L'INPS, con l'unico motivo di ricorso, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato, e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che la decadenza doveva operare anche per le domande di riliquidazione relative a pensioni già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della novella.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che la decadenza introdotta o modificata dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche alle richieste di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. Ha inoltre precisato che la decadenza triennale opera solo per le differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi a tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996

    norma attributiva del trattamento pensionistico oggetto della domanda di riliquidazione.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    prevede la decadenza applicabile alle controversie in materia pensionistica; la sua disciplina si estende anche alle domande di riliquidazione di trattamenti già in essere, con decorrenza dalla novella del 2011.

  • art. 38 d.l. n. 98/2011

    ha modificato l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 introducendo la decadenza anche per tali azioni; la nuova disciplina si applica alle situazioni soggettive preesistenti dal 6 luglio 2011.

  • l. n. 111/2011

    legge di conversione del d.l. n. 98/2011, rilevante per l'entrata in vigore della modifica normativa.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina intertemporale della decadenza.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma processuale sul rito camerale in Cassazione; richiamata solo per la fase decisoria.

Massime di principio

  • Quando una modifica normativa introduce per la prima volta un termine di decadenza, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, salvo diversa previsione, con decorrenza del termine ancorata all'entrata in vigore della novella.
  • In materia di riliquidazione pensionistica, la decadenza prevista per le azioni giudiziali si estende anche alle domande relative a trattamenti già in pagamento, non solo alle nuove prestazioni.
  • La decadenza triennale sulle prestazioni previdenziali opera limitatamente alle differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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