Cassazione Civile, Ordinanza n. 10896/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto domanda di equa riparazione ex legge Pinto per l'eccessiva durata di un processo amministrativo iniziato nel 2016 e ancora pendente. La domanda era stata dichiarata inammissibile in sede di merito perché non era stato preventivamente esperito, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata, il rimedio dell'istanza di prelievo previsto per il processo amministrativo dall'art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001, come modificato dalla legge n. 208 del 2015. Con il ricorso per cassazione i privati deducevano la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, sostenendo che l'istanza di prelievo non potesse essere qualificata come rimedio preventivo effettivo, e prospettavano inoltre l'illegittimità costituzionale della norma che ne imponeva il previo esperimento come condizione di ammissibilità della domanda di indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo amministrativo, l'istanza di prelievo prevista dall'art. 71, comma 2, c.p.a. e richiamata dall'art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001 costituisce un rimedio preventivo effettivo, perché può condurre anche alla definizione celere del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ex art. 71-bis c.p.a. La Corte ha valorizzato la sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 2023, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina. Ne è conseguito il rigetto del ricorso; le spese sono state compensate per la novità della questione e non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 5-ter l. n. 89 del 2001
norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto sul ricorso Pinto
art. 1-ter, comma 3, l. n. 89 del 2001
individua, per i giudizi amministrativi, l'istanza di prelievo come rimedio preventivo da esperire prima della domanda di equa riparazione
art. 1, comma 777, l. n. 208 del 2015
ha modificato la disciplina della legge Pinto introducendo il riferimento all'istanza di prelievo come rimedio preventivo
art. 6 CEDU
richiamato come parametro convenzionale sulla ragionevole durata del processo e sull'effettività dei rimedi preventivi
art. 13 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale invocato dai ricorrenti
art. 71, comma 2, c.p.a.
definisce l'istanza di prelievo come domanda al presidente della sezione per la sollecita trattazione del ricorso amministrativo
art. 71, comma 1, c.p.a.
richiamato per indicare che l'istanza di prelievo segue l'istanza di fissazione dell'udienza
art. 8, comma 1, Allegato 2 c.p.a.
richiamato per l'ordine cronologico di fissazione dei ricorsi
art. 71-bis c.p.a.
valorizzato come disposizione che consente, in presenza dei presupposti, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata
art. 2, comma 1, l. n. 89 del 2001
disposizione richiamata dalla Corte costituzionale nel vaglio di compatibilità con la CEDU
art. 117, primo comma, Cost.
parametro costituzionale evocato per il sindacato di legittimità della disciplina interna in rapporto alla CEDU
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato solo per escludere l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nel caso concreto
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'istanza di prelievo costituisce un rimedio preventivo idoneo ai fini della disciplina sull'equa riparazione per irragionevole durata, non una mera formalità sollecitatoria priva di effettività.
- La condizione di previa attivazione dei rimedi preventivi prevista dalla legge Pinto opera come onere processuale la cui omissione comporta l'inammissibilità della domanda di equa riparazione.
- Un rimedio preventivo è effettivo quando può incidere concretamente sulla durata del processo, anche attraverso la possibilità di una definizione accelerata con modello decisionale alternativo, purché siano preservate le garanzie del contraddittorio e dell'istruttoria.
- La compatibilità convenzionale e costituzionale della disciplina va valutata alla luce dell'equilibrio tra esigenza di celerità del processo e tutela del diritto di difesa delle parti.
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