Sentenza n. 266/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione di Linde Gas Italia s.r.l. dalla gara n. 06 BS/2025, CIG: B8E6C81A83, comunicato con nota prot. n. 1084 del 23 gennaio 2026, e della nota prot. n. 1924 del 5 febbraio 2026, con cui la Stazione Appaltante ha respinto la prima istanza di autotutela presentata da Linde Gas Italia; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la nota prot. 1924 del 5 febbraio 2026 di sospensione del sopra indicato provvedimento di esclusione - adottata dalla Stazione Appaltante in risposta alla seconda istanza di autotutela presentata da Linde Gas Italia - e l'eventuale aggiudicazione in favore di terzi e la stipula del relativo contratto. nonché per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con la controinteressata e del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. ed all'eventuale subentro nello svolgimento dell'appalto; nonché per la condanna di VUS al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per l'illegittima pretermissione dallo svolgimento dell'appalto di cui alla gara oggetto di giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Linde Gas Italia s.r.l. il 9/3/2026: - del provvedimento di esclusione di Linde dalla gara n. 06 BS/2025, CIG: B8E6C81A83, comunicato con nota prot. n. 3318 del 25 febbraio 2026, con cui la Stazione Appaltante, all’esito della seduta di gara tenutasi in data 23 febbraio 2026, ha di fatto respinto anche la seconda istanza di autotutela presentata da Linde e confermato il provvedimento di esclusione già emesso nei confronti di quest’ultima e comunicatole con nota prot. n. 1084 del 23 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per mancata comprova del requisito di capacità tecnico-professionale, atti di conferma dell'esclusione e ulteriori atti della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, prima classificata in una gara al prezzo più basso per la fornitura di ossigeno liquido, era stata esclusa perché la documentazione prodotta per comprovare l'esecuzione di almeno tre forniture analoghe, ciascuna di importo minimo pari a 150.000 euro, era stata ritenuta idonea solo per una commessa. La stazione appaltante aveva richiesto fatture o attestazioni dei committenti privati, ritenendo insufficienti i contratti relativi ad accordi quadro. La ricorrente aveva prodotto fatture incomplete e, successivamente, in sede di istanza di autotutela, ulteriore documentazione contabile attestante importi ampiamente superiori alla soglia richiesta. Il ricorso principale deduceva la violazione dell'art. 101 d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della proporzionalità e della buona fede, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e travisamento dei fatti. In particolare, si sosteneva che il requisito sostanziale era stato dichiarato nel DGUE e che la documentazione prodotta era soltanto incompleta, sicché la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Con i motivi aggiunti la ricorrente impugnava la conferma dell'esclusione, censurando l'asserita nuova istruttoria meramente apparente e la qualificazione delle fatture successive come riferite a contratti diversi da quelli dichiarati. La ricorrente sosteneva invece che si trattava delle medesime forniture, svolte con gli stessi committenti e nell'ambito di rapporti contrattuali rinnovati nel tempo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti e ha annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto che la documentazione riguardasse un requisito di capacità tecnico-professionale, estraneo all'offerta tecnica ed economica, già dichiarato nel DGUE mediante l'indicazione dei contratti e delle forniture analoghe. Le carenze riscontrate attenevano quindi alla comprova documentale e non al possesso sostanziale del requisito, che non era stato contestato dall'amministrazione e risultava successivamente documentato mediante fatture relative alle medesime forniture. Ai sensi dell'art. 101 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire l'integrazione e la regolarizzazione della documentazione contabile, anziché disporre direttamente l'esclusione. Il TAR ha precisato che la richiesta di chiarimenti del 19 dicembre 2025 non costituiva già soccorso istruttorio, poiché mirava a comprendere il valore effettivo delle forniture risultanti dai contratti prodotti. Ha inoltre escluso che la produzione di fatture riferite a periodi precedenti comportasse la sostituzione di forniture o contratti originariamente dichiarati: il disciplinare richiedeva almeno tre forniture analoghe, non necessariamente tre contratti autonomi, e i documenti riguardavano gli stessi committenti e la medesima tipologia di fornitura, nell'ambito di rapporti contrattuali successivi o rinnovati. La fattispecie è stata distinta da quella in cui il concorrente introduca per la prima volta, dopo la gara, un servizio o requisito mai dichiarato. L'annullamento comporta la riammissione della ricorrente e, in quanto prima graduata, l'aggiudicazione della commessa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
“a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante ...; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante ...”
Il soccorso istruttorio opera per integrare e regolarizzare la documentazione amministrativa relativa alla partecipazione, compresa la comprova di requisiti speciali già dichiarati, purché non si introduca per la prima volta un requisito sostanziale mancante e non si tratti di documentazione dell'offerta tecnica o economica.
artt. 1, 2, 3 e 5 d.lgs. 36/2023
I principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e della buona fede orientano l'applicazione non formalistica del soccorso istruttorio quando la carenza documentale non altera la par condicio e non incide sul possesso sostanziale del requisito.
art. 121 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, senza che il dispositivo definisca specificamente tale domanda.
art. 122 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la domanda di subentro, senza che il dispositivo definisca specificamente tale domanda.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il soccorso istruttorio previsto dall'art. 101 d.lgs. 36/2023 è applicabile alla documentazione amministrativa utilizzata per comprovare un requisito speciale di partecipazione già dichiarato nel DGUE, quando la carenza riguarda l'incompletezza o l'inesattezza della prova documentale e non il mancato possesso sostanziale del requisito.
- La produzione successiva di documenti contabili relativi a periodi anteriori non costituisce sostituzione del requisito dichiarato quando i documenti riguardano gli stessi committenti, la medesima prestazione e rapporti contrattuali rinnovati o attuativi di un rapporto unitario; in tal caso si tratta di integrazione della comprova, non di introduzione di un requisito nuovo.
- L'esclusione non può essere disposta per mere carenze formali della comprova quando l'amministrazione non contesta il possesso sostanziale del requisito e l'integrazione documentale non altera la par condicio tra i concorrenti.
- La distinzione tra integrazione ammessa e sostituzione vietata dipende dal fatto che il concorrente abbia già indicato in gara il requisito e la relativa esperienza: è vietata la produzione ex novo di un requisito mai dichiarato, mentre è consentita la documentazione ulteriore di una fornitura già indicata, se diretta a precisarne valore, periodo o concreta esecuzione.
- Quando la lex specialis richiede l'esecuzione di forniture analoghe, la comprova non deve necessariamente riferirsi a tre contratti formalmente distinti, se la documentazione dimostra il raggiungimento del numero e del valore delle forniture richieste nell'ambito di rapporti contrattuali collegati o rinnovati nel tempo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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