Cassazione Penale, Sentenza n. 27608/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario fondato su presunto errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nella determinazione del luogo di produzione della merce (ritenuta prodotta in Italia), e che tale errata localizzazione incide sulla configurazione degli illeciti a suo carico
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ha ritenuto che l'istituto dell'art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo in presenza di un errore di fatto macroscopico (fatto la cui falsità è ictu oculi dimostrabile), dell'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto positivamente stabilito, o dell'omissione dell'esame di un motivo decisivo per vera svista materiale. Nel caso di specie la Corte ha osservato che essa non aveva affrontato direttamente la questione del luogo di produzione, avendo invece valutato come generiche le doglianze del ricorrente su specifici capi; il ricorso straordinario ripropone questioni di merito non sindacabili con questo rimedio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Strumento restrittivamente interpretato: può correggere solo errori di fatto macroscopici (verità incontrovertibilmente esclusa o positivamente stabilita) o omissioni di motivo decisivo per svista materiale; non consente un nuovo sindacato sulle valutazioni di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Consentita la condanna del ricorrente, per inammissibilità, al versamento di una somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende; la Corte ha quantificato la sanzione in euro tremila
Sez. U. n.16103 del 27.3.2002 (ric. Basile) - giurisprudenza consolidata
Richiamata per il principio secondo cui l'art. 625-bis tutela dagli "sviamenti" del giudizio solo nelle ipotesi tassative descritte (fatti incontrovertibili o omissioni decisive per svista materiale)
Sez. III n. 47316 del 1.6.2017 (rv 271145) - giurisprudenza
Richiamata a confermare il parametro della decisività dell'errore percettivo necessario per rimuovere il giudicato con l'art. 625-bis
Sez. U. "Moroni" del 2015 - giurisprudenza
Richiamata per escludere la possibilità di usare il ricorso straordinario per rimettere in discussione scelte valutative o interpretative già compiute dalla Corte di legittimità
Massime di principio
- Il ricorso straordinario fondato su art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo se si dimostra un errore di fatto incontrovertibile o l'omissione, per svista materiale, dell'esame di un motivo decisivo; non può sostituirsi al normale sindacato di merito
- Non è possibile utilizzare il rimedio per rilanciare questioni di fatto o di valutazione già giudicate generiche o infondate nelle fasi precedenti di giudizio
- Se la Corte di legittimità ha rigettato motivi per genericità, il ricorrente deve evitare di riproporre gli stessi argomenti in altra forma: occorre fornire elementi nuovi e incontestabili per qualificare l'errore come proprio dei casi ammessi dall'art. 625-bis
- La conseguenza dell'inammissibilità per motivi non consentiti comporta di norma condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.), salvo comprovata assenza di colpa nella scelta del rimedio
- Per contestare la qualificazione giuridica derivante da un fatto (es. luogo di produzione), è preferibile cercare di ottenere la prova nel giudizio di merito o, se possibile, proporre i mezzi ordinari di impugnazione nei termini e con argomentazioni specifiche, anziché il rimedio straordinario
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