Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5294/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della decisione di oscuramento, totale o parziale, di Azienda Sanitaria Locale di Rieti della documentazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta Arthrex Italia S.r.l. nella "Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025", di cui al Verbale n. 3 del RUP del 21.11.2025, trasmesso tramite Piattaforma S.TEL.LA, unitamente alla determinazione di aggiudicazione n. 885/DG/2025 del 10.12.2025; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del diritto di Stryker di avere accesso alla documentazione dell'offerta tecnica prodotta da Arthrex Italia S.r.l. nella procedura in oggetto, E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente all'ostensione dei documenti di gara indicati in ricorso, ai sensi dell'art. 36, c. 4, d.lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990.

Giustizia amministrativa202515916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisione di oscuramento totale o parziale dell'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria e diniego di ostensione della relativa documentazione, unitamente all'aggiudicazione della procedura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa concorrente ha impugnato la decisione della stazione appaltante, risultante dal verbale del RUP, di oscurare totalmente o parzialmente la documentazione dell'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria in una procedura negoziata senza bando per la fornitura di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo. Ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di accesso alla documentazione tecnica e la condanna dell'amministrazione all'ostensione ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Nelle more del giudizio, la stazione appaltante ha trasmesso la documentazione richiesta e ha annullato in autotutela la procedura di gara. La ricorrente ha quindi inizialmente chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese; successivamente, tramite nuovi difensori, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'amministrazione aveva trasmesso la documentazione tecnica richiesta e aveva annullato in autotutela la procedura cui essa si riferiva, facendo venir meno l'interesse attuale alla decisione. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese, valorizzando l'originaria richiesta della ricorrente in tal senso e l'adesione dell'amministrazione. La successiva richiesta di condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale non è stata accolta.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della domanda di ostensione della documentazione di gara.

  • artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990

    Richiamati quale disciplina generale del diritto di accesso documentale.

Massime di principio

  • La trasmissione, nelle more del giudizio, della documentazione richiesta in una controversia sull'accesso determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso, quando non residuino ulteriori utilità concrete e attuali.
  • L'annullamento in autotutela della procedura di gara cui si riferiscono i documenti oggetto della domanda di accesso può concorrere a far venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'ostensione.
  • In presenza di una richiesta iniziale di compensazione delle spese cui l'amministrazione abbia aderito, la successiva richiesta di condanna per soccombenza virtuale non impedisce al giudice di compensare le spese.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.