Cassazione Civile, Ordinanza n. 02185/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società di trasporto aveva ricevuto l'incarico di trasferire una partita di prodotti farmaceutici dall'Italia alla Turchia. Durante il viaggio il mezzo aveva tamponato un autocarro e il carico era stato dichiarato inutilizzabile e avviato allo smaltimento. L'assicuratrice del committente aveva indennizzato il valore della merce e poi aveva agito, anche in via riconvenzionale, per ottenere dalla vettore il risarcimento integrale del danno, sostenendo che la perdita fosse imputabile a colpa grave del conducente e della società, con conseguente perdita del limite risarcitorio previsto dalla Convenzione CMR. In appello era stata affermata la colpa grave della vettore per l'inadeguata organizzazione del trasporto, per avere affidato un carico di grande valore a un solo autista su un percorso molto lungo, culminato in un colpo di sonno poco dopo l'ingresso in Turchia. Con il ricorso per cassazione la società di trasporto deduceva violazione dell'art. 29 CMR, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi: sosteneva che la colpa grave non potesse essere desunta dalla sola violazione di regole di circolazione o di clausole contrattuali, che il verbale della polizia turca non fosse idoneo a provare la colpa grave, che non fosse dimostrato che il colpo di sonno non dipendesse da un malore, che il veicolo non rientrasse nell'ambito del regolamento sui tempi di guida e riposo e che non fosse provato il mancato rispetto delle soste previste, contestando inoltre i dati chilometrici e temporali utilizzati dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso l'operatività della presunzione di responsabilità ex art. 1693 c.c. ai fini della prova della colpa grave, ma avesse poi legittimamente accertato in concreto, anche mediante presunzioni semplici e valorizzando un complesso di elementi indiziari, la straordinaria e inescusabile imprudenza della vettore. La motivazione d'appello è stata giudicata logica, congrua e immune da vizi giuridici, perché basata su circostanze quali il valore elevato del carico, la presenza di un solo autista, la lunga tratta percorsa e l'orario del sinistro. Sono state ritenute inammissibili o inconferenti le censure che miravano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto. È stata inoltre confermata la condanna della ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità e l'onere dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 Convenzione CMR
la responsabilità illimitata del vettore richiede che la colpa sia considerata equivalente al dolo secondo la legge del giudice adito; tale colpa grave va accertata in concreto e non può desumersi dalla sola presunzione di responsabilità del vettore.
art. 18 Convenzione CMR
richiamato nel giudizio di merito come norma sulla prova liberatoria del vettore; nel provvedimento non è svolta un'interpretazione autonoma della norma.
art. 1693 c.c.
la presunzione di responsabilità per perdita o avaria della merce non equivale a una presunzione di colpa grave utile a far perdere il limite risarcitorio previsto dalla CMR.
art. 1218 c.c.
la responsabilità ex recepto del vettore è ricondotta alla responsabilità per inadempimento.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l'onere probatorio; la Corte ribadisce che la colpa grave deve essere provata in concreto.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono utilizzabili dal giudice di merito per accertare in concreto la colpa grave, se fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 360 n. 3 c.p.c.
il ricorso denunciava violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul punto decisivo.
art. 360 n. 5 c.p.c.
le censure sulla ricostruzione del fatto sono state ritenute, nella sostanza, una richiesta di nuovo esame del merito e quindi inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel trasporto internazionale su strada, la perdita del limite risarcitorio della CMR per colpa equiparata al dolo richiede un accertamento in concreto della straordinaria e inescusabile imprudenza del vettore o dei suoi preposti.
- La presunzione di responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce non coincide con una presunzione di colpa grave: il giudice può valorizzare anche presunzioni semplici, ma deve fondarle su un compiuto esame delle circostanze del caso.
- Ai fini dell'art. 29 CMR, la colpa grave può essere desunta da un insieme di elementi fattuali convergenti, come il valore della merce, l'organizzazione del viaggio, il numero degli autisti, la lunghezza della tratta e le modalità concrete dell'incidente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
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