Cassazione Penale, Sentenza n. 44220/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto del 15/10/2021 della Corte d'appello di Palermo che, confermando il provvedimento del Tribunale di Agrigento, aveva: a) rigettato la richiesta di sorveglianza speciale nei confronti di Carmelo Marotta per mancata attualità della pericolosità; b) disposto la confisca di vari beni ritenuti nella disponibilità sostanziale del Marotta (capitali sociali e complessi aziendali di diverse società, quote sociali, saldi bancari, veicoli ecc.); c) rigettato la confisca di altri beni. In cassazione i ricorrenti deducono violazioni dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011: contestano la perimetrazione temporale della pericolosità (contrasto con giudicato penale circa il periodo dei fatti), l'assenza di irrevocabilità di pronunce penali che avrebbero restituito alcune società e documentato l'estraneità degli acquisti, l'erronea attribuzione di disponibilità di beni intestati a terzi senza evidenze gravi, precise e concordanti; criticano inoltre la perizia che avrebbe valutato la sproporzione solo sui redditi e non sull'attività economica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Ha richiamato il limite del sindacato in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione (cassazione ammessa solo per violazione di legge: artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159/2011) e l'impossibilità di sindacare la motivazione se non quando essa sia inesistente o meramente apparente. Sul merito ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale circa l'autonomia delle misure di prevenzione rispetto all'accertamento penale e la conseguente perimetrazione della pericolosità anteriore al procedimento penale (innesco nel 2007). Quanto alle misure patrimoniali, la Corte ha ricordato che una pronuncia penale definitiva che abbia revocato una confisca impedisce l'adozione di una confisca preventiva sugli stessi beni solo in mancanza di fatti nuovi; tuttavia la Corte territoriale aveva svolto ulteriori e approfonditi accertamenti peritali e documentali e i ricorrenti non hanno dimostrato che la base probatoria della decisione di prevenzione fosse più ristretta o meno significativa di quella penale. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 24
L'art. 24 è richiamato come presidio per la disciplina delle misure patrimoniali di prevenzione; la Corte interpreta che le valutazioni sulla pericolosità e sulla sproporzione patrimoniale in sede di prevenzione siano autonome rispetto al processo penale, salvo il limite del giudicato penale che accerti l'assoluta estraneità del proposto
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 10, comma 3 e 27, comma 2
La Corte ricorda che in cassazione, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge; dunque le censure attinenti alla motivazione sono ammissibili in sede di legittimità solo se consistono in motivazione inesistente o meramente apparente
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato nel contesto dell'obbligo del giudice d'appello di adottare un decreto motivato; la Corte precisa i confini tra vizio di motivazione e vizio di legge
decreto-legge n. 306 del 1992, art. 12-sexies
La giurisprudenza citata e richiamata dalla Corte afferma che la definitività della revoca penale di una misura patrimoniale impedisce la successiva confisca in sede di prevenzione sugli stessi beni in mancanza di fatti nuovi rilevanti
codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per disporre la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi
decreto-legge 28/10/2020 n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con l. 18/12/2020 n. 176)
Richiamata relativemente alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; attiene a modalità procedurali di deposito delle conclusioni
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione la valutazione della pericolosità e della sproporzione patrimoniale è autonoma rispetto all'accertamento penale: un giudicato penale non impedisce automaticamente la misura di prevenzione, salvo che il giudicato abbia accertato l'assoluta estraneità del proposto ai fatti alla base della misura
- In Cassazione, nei procedimenti di prevenzione, è consentito il sindacato solo per violazione di legge; le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se si denuncia motivazione inesistente o meramente apparente (ragionamento fittizio, avulso dalle risultanze o totalmente generico)
- La decorrenza temporale della pericolosità può essere collocata dal giudice di prevenzione anche anteriormente ai fatti penalmente accertati, quando elementi probatori (dichiarazioni, logica fattuale) giustifichino tale valutazione
- Una pronuncia penale definitiva che abbia revocato una confisca impedisce la rinnovata confisca in sede di prevenzione sugli stessi beni solo se non emergono nuovi fatti o una più ampia e fondata base probatoria; il giudice di prevenzione può compiere propri accertamenti peritali e documentali
- Per contestare con efficacia una decisione di prevenzione è necessario dedurre fatti nuovi o violazioni di legge specifiche; deduzioni generiche o la mera rimessione al giudicato penale sono inidonee
- La disponibilità di beni intestati a terzi può essere accertata in sede di prevenzione, ma richiede prove con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la semplice intestazione formale non esclude l'accertamento della disponibilità sostanziale
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