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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28364/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso condanna per omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000). I motivi principali: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno (sostenuta competenza del Tribunale di Fermo per sede effettiva della società); 2) carenza dell'elemento soggettivo (assenza di dolo) e sussistenza di stato di necessità/forza maggiore dovuti a grave crisi di liquidità; 3) richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) censura sulla confisca (diretta o per equivalente, presunto sequestro di profitto mai concretamente entrato nel patrimonio personale e inclusione indebita di sanzioni tributarie); 5) mancata concessione della sospensione condizionale della pena e/o sostituzione con pene alternative; 6) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 7) doglianze processuali per omessa pronuncia della Corte d'appello su taluni motivi e questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter rispetto agli artt. 3, 25, 27 Cost. e al Protocollo n. 4 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i capi. Sul punto della competenza territoriale ha ritenuto corretta l'individuazione del luogo dell'accertamento del reato (Tribunale di Ascoli Piceno), anche alla luce della dematerializzazione dei pagamenti telematici, e quindi ha dichiarato infondato il motivo di incompetenza. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi a inesistenza del dolo e alla sussistenza della forza maggiore: la crisi di liquidità e il mancato incasso non escludono il dolo a meno che non sia dimostrata la non imputabilità e l'adozione di tutte le iniziative idonee; nel caso non sono state provate tali iniziative e vi sono elementi che indicano uso delle somme invece del loro accantonamento all'Erario. Il motivo relativo alla particolare tenuità è stato ritenuto nuovo e inammissibile se non proposto in appello. Sulla confisca la Corte ha confermato che si tratta di confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, legittima anche quando il profitto appare allocato nella società e non direttamente nel patrimonio personale, e che la confisca non comprendeva sanzioni tributarie non menzionate nel capo di imputazione. La negazione della sospensione condizionale della pena è stata confermata come adeguatamente motivata (pregressa concessione del beneficio e gravità della condotta). Le richieste di circostanze attenuanti ulteriori e di sostituzione della pena sono state giudicate infondate o inammissibili per carenza di specificità nelle richieste in sede di appello. Complessivamente il ricorso è stato respinto e la sentenza di merito confermata.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Regola il reato di omesso versamento dell'IVA: il dolo si presume anche in caso di crisi di liquidità salvo prova contraria che dimostri la non imputabilità della crisi e l'adozione di tutte le iniziative idonee; il mancato incasso dei crediti rientra in genere nel rischio d'impresa e non esclude automaticamente il dolo

  • art. 18 d.lgs. n. 74/2000

    Stabilisce i criteri per la competenza territoriale dei reati tributari: se non è determinabile con certezza il luogo di consumazione (per la dematerializzazione dei pagamenti) prevale il criterio del luogo di accertamento del reato

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Regola il luogo di consumazione del reato; applicato congiuntamente all'art. 18 d.lgs. 74/2000 per definire la competenza territoriale nei reati di omesso versamento

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Consente la confisca di valore (confisca per equivalente): non richiede nesso di pertinenzialità tra beni confiscati e reato e può operare anche quando il profitto è nella disponibilità della persona giuridica, ove la confisca diretta non sia possibile

  • d.lgs. 14/06/2024, n. 87 (modifica art. 13 d.lgs. n. 74/2000)

    Ha introdotto comma che prevede causa di non punibilità per i reati di omesso versamento quando il fatto dipende da cause non imputabili sopravvenute (crisi non transitoria per inesigibilità dei crediti ecc.); la Corte ha ritenuto che nel caso concreto i presupposti non sussistessero perché la crisi era antecedente e protratta

  • artt. 2777 e 2778 cod. civ.

    Discipline sull'ordine di preferenza dei crediti (crediti da lavoro prededucibili rispetto a crediti erariali): la Corte ha ricordato che tale ordine vale nelle procedure esecutive/fallimentari e non giustifica, in sé, l'esclusione del dolo in sede penale

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della sostituibilità con pene non detentive: rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei parametri indicati; la Corte ha ritenuto motivata la scelta di non applicare pene sostitutive

  • art. 597 e art. 598 cod. proc. pen.

    Regole sul contenuto dell'appello e sui limiti di devoluzione: la Corte ha richiamato l'obbligo di dedurre specificamente nelle impugnazioni le richieste di pena sostitutiva e che questioni non sollevate in appello non sono ammissibili in cassazione

Massime di principio

  • Per i reati di omesso versamento IVA, quando i pagamenti sono dematerializzati e non vi è evidenza del luogo concreto di pagamento, prevale il criterio del luogo di accertamento del reato ai fini della competenza territoriale
  • La crisi di liquidità e il mancato incasso dei crediti non escludono automaticamente il dolo richiesto dall'art. 10-ter: il soggetto deve dimostrare la non imputabilità della crisi e di aver adottato tutte le iniziative idonee per adempiere (anche ricercando fonti di finanziamento o operando storni contabili ove possibili)
  • La scriminante della forza maggiore è interpretata restrittivamente: deve trattarsi di evento imponderabile, imprevedibile e non ricollegabile alle scelte dell'imprenditore; difficoltà economiche ordinarie non la giustificano
  • La confisca per equivalente è legittima per i reati tributari e non richiede nesso di pertinenzialità tra beni e reato; può essere disposta anche se il profitto appare allocato nella persona giuridica, salvo prova contraria sulla concreta disponibilità di beni societari
  • Richieste processuali e istanze di modifica della pena (sospensione condizionale, pene sostitutive) devono essere formulate con specificità in appello; la Corte d'appello non è tenuta a sostituire la pena ex officio se la richiesta non è stata adeguatamente dedotta
  • L'apprezzamento del trattamento sanzionatorio è in larga parte rimesso al giudice di merito: in sede di cassazione è possibile censurare solo vizi di illogicità o arbitrarietà della motivazione, non diversità di valutazione ammissibili in appello

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