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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11685/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/11/2024 che aveva confermato la misura custodiale emessa il 25/10/2024 nei confronti del ricorrente per i reati di turbativa d'asta, falso in atto pubblico e corruzione (capi 3, 7, 8, 9 e 12 dell'imputazione provvisoria). Due principali censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis c.p., sostenendo che gli elementi prodotti (intercettazioni e pronuncia del Tribunale di Nocera) dimostrerebbero la contiguità mafiosa solo di Alfonso Marrazzo e della cooperativa Pe.De.Ma., ma non la consapevolezza del ricorrente di tale contiguità — e inoltre che alcune condotte contestate (capi 7, 8 e 9) sono anteriori alle intercettazioni addotte a fondamento dell'aggravante; (2) vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari, rilevando il pensionamento del ricorrente e di altri coindagati dipendenti comunali, circostanza che escluderebbe il pericolo di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, nel corso del procedimento, la misura cautelare è stata revocata (atto del 17/02/2025) e il difensore ha rinunciato al ricorso. Per tale ragione non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle censure sull'aggravante o sulle esigenze cautelari. Inoltre la Corte ha escluso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la sopravvenuta carenza di interesse non fosse a lui imputabile (richiamo alla giurisprudenza: Sez. I, n. 15908/22.02.2024, Sorti, Rv. 286244).

Norme richiamate

  • art. 416‑bis c.p.

    L'aggravante è stata ritenuta dal Tribunale del riesame sulla base di intercettazioni e di una sentenza che ha accertato la contiguità mafiosa di terzi (Marrazzo e la cooperativa Pe.De.Ma.); la difesa ha contestato la mancanza di elementi che colleghino il ricorrente alla consapevolezza di tale contiguità e la problematicità di applicare l'aggravante a fatti anteriori alla conoscenza presunta.

  • Giurisprudenza: Sez. I, n. 15908 del 22/02/2024 (Sorti, Rv. 286244)

    Principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione va valutata negativamente quando, al momento della decisione, l'interesse dell'impugnante sia venuto meno per mutata situazione di fatto o di diritto; se tale carenza non è imputabile al ricorrente, non si deve irrogare condanna alle spese o ordinare versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata nel corso del procedimento e il difensore rinuncia all'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non imputabile all'istante esclude, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende.
  • Per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis c.p. occorre valutare non solo la contiguità mafiosa di terzi, ma anche la consapevolezza e la partecipazione soggettiva dell'imputato: contatti o rapporti con soggetti vicini alla criminalità organizzata non determinano automaticamente l'aggravante se non emerge la consapevolezza o la collaborazione.
  • La temporalità degli eventi è rilevante: un'aggravante basata su elementi emersi dopo la commissione dei fatti contestati può essere incompatibile con la configurazione dell'aggravante se non si dimostra che l'imputato ne fosse previamente ed effettivamente a conoscenza.
  • Quando si impugna una decisione cautelare, valutare l'opportunità di proseguire l'impugnazione dopo mutamenti sostanziali della situazione (es. revoca della misura, pensionamento dell'indagato) poiché possono determinare la perdita di interesse e rendere inutile il giudizio.

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