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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09749/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, addetto alle mansioni di macchinista, aveva agito chiedendo che, nel calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie annuali, fossero incluse alcune voci corrisposte in via ordinaria nei periodi di lavoro: il compenso per assenza dalla residenza, l’indennità di riserva/disponibilità/traghetto e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale. Sosteneva che l’esclusione di tali emolumenti rendesse la retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria e contrastasse con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, con l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali UE, con l’art. 2109 c.c., con l’art. 36 Cost. e con la disciplina collettiva di settore. Deduceva inoltre la nullità delle clausole contrattuali incompatibili con tali principi e denunciava la motivazione della sentenza d’appello come apparente e contraddittoria. La società resistente aveva ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado favorevole al lavoratore. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi, valorizzando il criterio del collegamento funzionale tra voce retributiva e mansioni e la necessità di evitare che la riduzione della retribuzione feriale dissuada il lavoratore dal godimento effettivo delle ferie.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinché riesamini le domande originarie alla luce dei principi affermati. La decisione d’appello è stata censurata perché non ha correttamente applicato la nozione eurounitaria di retribuzione feriale e non ha considerato che le voci controverse, se collegate intrinsecamente alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, devono essere computate nella retribuzione dovuta durante le ferie. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare nel concreto l’inclusione degli emolumenti rivendicati nel trattamento feriale e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 della Direttiva 2003/88/CE

    la nozione di ferie annuali retribuite impone che, durante le ferie, sia mantenuta la retribuzione ordinaria del lavoratore; la retribuzione feriale non può essere strutturata in modo da dissuadere dal godimento delle ferie.

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

    è richiamato come parametro sovranazionale a tutela del diritto alle ferie retribuite, da interpretare in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

  • art. 2109 c.c.

    è richiamato dal ricorrente come base interna del diritto alle ferie e alla retribuzione corrispondente, da leggere in modo conforme al diritto UE.

  • art. 36 Cost.

    è evocato dal ricorrente per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel periodo feriale.

  • art. 1418 c.c.

    è richiamato in relazione alla nullità delle clausole contrattuali che escludono voci retributive incompatibili con la disciplina imperativa sulle ferie retribuite.

  • art. 132 c.p.c.

    è invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato dalla Corte per rinviare alla motivazione di un precedente conforme in fattispecie sovrapponibile.

  • art. 77.2.4 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 20.7.2012

    è richiamato dal ricorrente come clausola collettiva che esclude dal computo ferie l’indennità di assenza dalla residenza.

  • art. 31.6 CCNL 2012

    è richiamato dal ricorrente come disposizione collettiva incidentale sul calcolo della retribuzione feriale.

  • art. 30.6 CCNL 2016

    è richiamato dal ricorrente come disposizione collettiva incidentale sul calcolo della retribuzione feriale.

  • art. 31, punti 4 e 5 contratti aziendali Gruppo FS Italiane 2012 e 2016

    è richiamato come disciplina che prevede indennità di utilizzazione e altre voci non considerate dalla società nel calcolo delle ferie.

  • art. 2 Allegato 7 CCNL 1990-91

    è citato come fonte dell’indennità per assenza dalla residenza, qualificata come compenso sostitutivo dell’indennità di trasferta.

  • d.lgs. n. 185/2005

    è richiamato in via comparativa nella giurisprudenza citata dalla Corte con riferimento al personale navigante dell’aviazione civile.

Massime di principio

  • Ai fini della retribuzione feriale, la nozione rilevante è quella di matrice eurounitaria: durante le ferie il lavoratore deve percepire, in linea di principio, una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella ordinaria percepita nei periodi di lavoro.
  • Vanno incluse nella retribuzione dovuta per le ferie le voci che presentano un nesso intrinseco e funzionale con l’esecuzione delle mansioni e con lo status personale/professionale del lavoratore, anche se qualificate dalla contrattazione collettiva come indennità o compensi accessori.
  • È illegittima la disciplina, anche collettiva, che escluda dal trattamento feriale emolumenti ordinariamente e continuativamente percepiti per compensare specifici disagi lavorativi, quando tale esclusione comporti una riduzione potenzialmente dissuasiva del diritto alle ferie.
  • La verifica dell’effetto dissuasivo non va compiuta in astratto confrontando la sola incidenza annua della decurtazione, ma considerando l’impatto della minore retribuzione sul reddito periodico normalmente disponibile dal lavoratore durante il mese di ferie.
  • Le sentenze della Corte di Giustizia UE, quale interpretazione autentica del diritto dell’Unione, vincolano il giudice nazionale nell’interpretazione conforme della disciplina interna e collettiva sul diritto alle ferie retribuite.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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