Sentenza n. 610/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento Impugnazione del provvedimento del GSE S.p.a. prot. 2020-37997 del 19.12.2023 avente ad oggetto “Comunicazione di esito del procedimento di controllo mediante verifica documentale, ai sensi dell'art. 42 D.lgs n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 534132, di potenza pari a 4,14 kW, sito in località Molino Sant'Antimo n. 6, Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Soggetto responsabile: Generoso Caterini", con il quale il GSE ha comunicato all'odierno ricorrente la decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al D.M. del 06.08.2010, nonché tutti gli atti prodromici, conseguenziali e comunque allo stesso connessi e, in particolare, del provvedimento prot. GSE/P202000373725 del 07.08.2020 recante la comunicazione di avvio del procedimento di verifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di decadenza dalle tariffe incentivanti relative a un impianto fotovoltaico, fondato sull'asserita falsità o inesistenza della comunicazione di inizio lavori depositata presso il Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare impianto fotovoltaico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decadenza dalle tariffe incentivanti previste dal D.M. 6 agosto 2010 per un impianto fotovoltaico di 4,14 kW, installato complanarmente alle falde di un edificio. Ha dedotto: la violazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 e dell'art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che l'intervento rientrava nell'edilizia libera e non richiedeva un titolo edilizio, sicché l'eventuale mancanza della comunicazione di inizio lavori non poteva giustificare la decadenza totale dagli incentivi; l'esercizio tardivo del potere di decadenza, in violazione dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020; la violazione dell'art. 21-octies l. 241/1990, poiché l'eventuale carenza documentale sarebbe stata meramente formale e non avrebbe potuto condurre a un esito diverso; l'eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a un caso ritenuto analogo e archiviato con riserva; l'omessa applicazione della disciplina che consente, per le violazioni non rilevanti, una decurtazione dell'incentivo anziché la decadenza integrale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto fondati il primo, il terzo e il quinto motivo, assorbendo il secondo e il quarto. L'impianto, avente potenza di 4,14 kW e complanare alle falde dell'edificio, rientrava, sulla base delle caratteristiche non contestate, nell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 115/2008, dell'art. 6 d.P.R. 380/2001 e del punto 12.1 del D.M. 10 settembre 2010. La comunicazione preventiva al Comune non costituiva un titolo edilizio o un'autorizzazione, ma un adempimento amministrativo la cui omissione non comprometteva la legittimità dell'opera e poteva essere sanzionata, secondo l'orientamento richiamato, soltanto pecuniariamente. Il GSE aveva quindi erroneamente desunto l'assenza del necessario titolo autorizzativo dalla mancata reperibilità della pratica comunale, senza considerare che per quella tipologia di impianto il titolo non era necessario. È stata inoltre ritenuta fondata la censura relativa alla mancata valutazione della non necessità del titolo edilizio ai fini dell'installazione e dell'accesso agli incentivi, nonché alla mancata applicazione della disciplina delle violazioni non rilevanti. Il provvedimento di decadenza è stato annullato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
La disciplina dei controlli sugli incentivi non consente di fondare la decadenza sulla mancanza di un titolo edilizio quando, per le caratteristiche dell'impianto, tale titolo non era necessario; il giudice richiama inoltre la possibilità di applicare, per violazioni non rilevanti, una decurtazione anziché la decadenza integrale.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione all'esercizio del potere di annullamento o decadenza, senza autonoma trattazione specifica, essendo stata accolta la censura principale sulla non necessità del titolo edilizio.
art. 21-octies l. 241/1990
La carenza della comunicazione di inizio lavori, ove sussistente, non incideva sulla legittimità sostanziale dell'intervento, poiché la comunicazione non costituiva titolo edilizio; il motivo è stato accolto in collegamento con la censura principale.
art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la tardività dell'esercizio del potere di decadenza; la relativa censura è stata assorbita.
art. 11, comma 3, d.lgs. 115/2008
“...gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione… di impianti solari termici fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività ... In tale caso ... è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune”
Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati sui tetti, con caratteristiche conformi alla norma e superficie non superiore a quella del tetto, sono interventi di manutenzione ordinaria e non richiedono denuncia di inizio attività, essendo sufficiente una comunicazione preventiva.
art. 6 d.P.R. 380/2001
L'installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, con le caratteristiche considerate, rientra nell'attività edilizia libera.
art. 12, comma 10, d.lgs. 387/2003
Costituisce la base normativa delle linee guida sull'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili richiamate dal giudice.
punto 12.1 D.M. 10 settembre 2010
“i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli stessi; ii. la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42...”
Gli impianti conformi alle condizioni indicate rientrano nell'attività edilizia libera e sono realizzabili previa comunicazione.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La comunicazione di inizio lavori asseverata è qualificata come adempimento amministrativo e non come titolo edilizio; la sua omissione non compromette la legittimità delle opere, potendo comportare soltanto una sanzione pecuniaria, secondo la giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- L'installazione di un impianto fotovoltaico aderente o integrato sul tetto di un edificio, con la stessa inclinazione e orientamento della falda, senza modifica della sagoma e con superficie non superiore a quella del tetto, rientra nell'attività edilizia libera quando non opera la disciplina dei beni culturali e paesaggistici; è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
- La comunicazione di inizio lavori richiesta per interventi di edilizia libera non costituisce un titolo edilizio o un'autorizzazione amministrativa. La sua eventuale omissione non rende illegittima l'opera, ma può comportare la sola sanzione prevista dall'ordinamento per l'inadempimento formale.
- Nell'esercizio dei controlli sugli incentivi per impianti fotovoltaici, il GSE non può fondare la decadenza sull'assenza di una pratica comunale o sulla mancata esibizione di una comunicazione quando, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, non era necessario alcun titolo edilizio autorizzativo.
- Prima di disporre la decadenza integrale dagli incentivi, il GSE deve verificare se la violazione contestata incida effettivamente sui presupposti sostanziali dell'incentivo e se, invece, sia una violazione non rilevante suscettibile della sola decurtazione prevista dalla disciplina applicabile.
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