Sentenza n. 3129/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 120/24 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per le annualità 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 500,00 per ciascuna delle annualità 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, ma il Ministero non aveva dato integrale esecuzione al titolo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'accredito sul portafoglio elettronico non era ancora avvenuto per l'intera somma dovuta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma e ha adempiuto solo parzialmente dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato, limitatamente alla somma residua ancora dovuta, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, o in un dirigente o funzionario da lui delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia. Il Commissario dovrà adottare gli atti necessari all'esecuzione, potendo avvalersi delle strutture amministrative competenti; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari, in ragione della soccombenza e dell'adempimento solo parziale intervenuto dopo il ricorso.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'attuazione concreta del giudicato quando l'Amministrazione non vi abbia dato integrale esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 13 comma 6-bis.1 d.P.R. 115/2002
La sentenza richiama la norma ai fini della regolazione del contributo unificato relativo al giudizio.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme non è stata integralmente eseguita, il creditore può chiedere l'ottemperanza anche se l'Amministrazione abbia adempiuto solo parzialmente dopo la proposizione del ricorso; il giudice deve limitare l'ordine di esecuzione alla somma residua dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a operare entro un termine successivo in caso di perdurante inerzia.
- L'adempimento parziale intervenuto dopo la proposizione del ricorso non elimina l'inottemperanza residua e giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese quando la tutela giudiziale si sia resa necessaria.
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