Cassazione Penale, Ordinanza n. 32248/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Il ricorso deduceva violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, con particolare riferimento alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; chiedeva quindi l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure proposte, riguardando invece l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova e la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sono state ritenute estranee ai motivi tassativamente deducibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, rilevando che l'impugnazione poteva essere definita senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Poiché non è stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo trasmesso non è riportata.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
applicazione della pena su richiesta delle parti
La sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione soltanto nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.
art. 129 c.p.p.
obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
La mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, se la censura non rientra nei motivi tassativamente ammessi.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
procedura senza formalità per la declaratoria di inammissibilità
Consente la definizione senza formalità dei ricorsi manifestamente inammissibili.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria
La dichiarazione di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
modifica dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento
La disposizione ha ristretto i motivi di ricorribilità per cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Ha previsto la possibilità di dichiarare senza formalità l'inammissibilità del ricorso nei casi contemplati.
art. 186, legge 23 giugno 2000, n. 186
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata dalla Corte in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Sono estranee ai motivi tassativamente deducibili contro la sentenza di patteggiamento le censure relative all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., quando non siano riconducibili a uno dei motivi legalmente ammessi.
- La proposizione di un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per motivi diversi da quelli tassativamente previsti determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In presenza di un ricorso manifestamente inammissibile per inosservanza dei limiti di ricorribilità della sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione può procedere alla declaratoria senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che sia riconosciuta l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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