Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 749/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto di revoca del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Caserta Prot. 289 del 19.11.2025 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, notificato al ricorrente in data 04.12.2025.

Giustizia amministrativa202601283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Caserta di revoca del permesso di soggiorno e rigetto dell'istanza di rilascio, fondato sulla falsità della dichiarazione di ospitalità prodotta dall'interessato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Questura ha revocato il permesso di soggiorno e respinto l'istanza di rilascio. Dal testo emergono censure relative alla falsità contestata della dichiarazione di ospitalità, alla violazione delle garanzie partecipative previste dall'art. 10-bis l. 241/1990 e alla rilevanza della successiva regolarizzazione della posizione alloggiativa, intervenuta prima dell'adozione del decreto. La falsità della dichiarazione ha determinato anche il deferimento del ricorrente all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 483 c.p.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, ritenendo, a un sommario esame, che l'accertata produzione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di permesso costituisca motivo autonomo e sufficiente per il diniego o la revoca del titolo, in quanto lesivo del rapporto fiduciario tra straniero e amministrazione. Tale condotta integra un quid pluris rispetto alla mera mancanza di un requisito e configura una fattispecie impeditiva ad effetto immediato e irreversibile, non bilanciabile con elementi favorevoli allo straniero. Il potere amministrativo è stato qualificato come vincolato; pertanto, la censura relativa all'omessa partecipazione mediante preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 è stata ritenuta, in questa fase, recessiva in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La successiva regolarizzazione della posizione alloggiativa non è stata ritenuta idonea a sanare il vizio originario della domanda, inficiata ab origine dalla condotta fraudolenta. In ragione della carenza di fumus, il giudice ha ritenuto assorbita ogni valutazione sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata nella fase cautelare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Prevede le garanzie partecipative connesse al preavviso di rigetto; il TAR ha ritenuto la relativa censura recessiva perché il contenuto dell'atto era vincolato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    il provvedimento non è annullabile qualora il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    Il principio dei vizi formali non invalidanti può trovare applicazione quando l'amministrazione esercita un potere vincolato e l'esito non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 483 c.p.

    La falsità della dichiarazione di ospitalità ha comportato il deferimento del ricorrente all'autorità giudiziaria per il reato indicato.

Massime di principio

  • La produzione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno di una domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno costituisce, di per sé, motivo idoneo e sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo, perché compromette alla base il rapporto fiduciario tra lo straniero e l'amministrazione.
  • La produzione di documentazione falsa integra un quid pluris rispetto alla mera assenza di un requisito e configura una fattispecie impeditiva ad effetto immediato e irreversibile, non suscettibile di bilanciamento con elementi favorevoli sopravvenuti o concorrenti dello straniero.
  • Quando la revoca o il diniego del permesso di soggiorno è imposto dall'accertata falsità della documentazione prodotta, il potere amministrativo assume carattere vincolato; la violazione del preavviso di rigetto può quindi non determinare l'annullabilità dell'atto se il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • La regolarizzazione della posizione alloggiativa intervenuta prima dell'adozione del provvedimento non sana il vizio originario della domanda quando questa sia stata fondata su una dichiarazione falsa, poiché la condotta fraudolenta inficia il titolo ab origine.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.