Cassazione Penale, Ordinanza n. 11382/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano sostanzialmente reiterativi delle questioni già dedotte in appello: contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; contestazione della mancata configurabilità della continuazione esterna ex art. 81 cod. pen. tra il reato oggetto del giudizio e altro reato già definito; contestazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che il ricorso si risolveva in una generica richiesta di diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché integralmente reiterativo di doglianze già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse fornito motivazione specifica e congrua sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla insussistenza della medesimezza del disegno criminoso necessaria per la continuazione esterna e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione esterna richiede la configurabilità della medesimezza del disegno criminoso tra il reato oggetto del giudizio e altro reato già giudicato; nel caso concreto la Corte d'appello ha escluso tale requisito con motivazione ritenuta congrua.
Corte Cost. n. 186/2000
La condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare pedissequamente le questioni già prospettate in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova e alternativa lettura delle risultanze probatorie, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione specifica, completa e non manifestamente illogica.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il diniego della continuazione esterna sono insindacabili in cassazione se il giudice di merito ha fornito un apparato argomentativo adeguato e non arbitrario.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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