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Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 4151 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, che, in sede di rinvio, aveva ritenuto legittimo l’accertamento di maggior reddito IRPEF per l’anno 1983, derivante dall’accertamento di maggiori redditi della società partecipata. N.A. aveva proposto cinque motivi, contestando tra l’altro l’efficacia vincolante della precedente sentenza della Cassazione, l’estensione di giudicati formatisi nei confronti di altri soci e la rilevanza dell’assoluzione penale. Nel corso del giudizio, tuttavia, il contribuente ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e di aver pagato integralmente quanto richiesto, al netto degli interessi esclusi dalla procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse. Il pagamento di Euro 106.139,50, effettuato nell’ambito della definizione agevolata prevista dalla legge n. 147 del 2013, è stato ritenuto incompatibile con la volontà di proseguire l’impugnazione, poiché riferito alla cartella derivante dalla sentenza impugnata e idoneo a estinguere il debito tributario. La Corte ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 618

    Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento [...] con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora.

    La norma consentiva l’estinzione agevolata dei debiti iscritti a ruolo entro il termine previsto, mediante il pagamento del capitale, delle sanzioni e degli oneri di riscossione, senza gli interessi indicati dalla disposizione.

  • Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 620

    L’adesione alla procedura richiedeva il pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute secondo il comma 618, entro il termine previsto dalla legge.

  • Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 622

    Prevedeva la comunicazione dell’estinzione del debito da parte dell’agente della riscossione ai debitori che avessero effettuato tempestivamente il pagamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. c)

    La cartella di pagamento è stata ritenuta riferibile all’intero importo dovuto in conseguenza dell’accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria e del rigetto del ricorso del contribuente.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20 e 30

    Le disposizioni individuano rispettivamente gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora, esclusi dal pagamento agevolato previsto dalla legge n. 147 del 2013.

  • Codice di procedura civile, artt. 375 e 380-bis

    Disciplinano il procedimento camerale per la trattazione dei ricorsi in cassazione.

Massime di principio

  • Il pagamento integrale del debito tributario oggetto del ricorso, soprattutto se effettuato nell’ambito di una definizione agevolata, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e rendere inammissibile la prosecuzione del giudizio.
  • Per stabilire se il pagamento riguarda effettivamente la controversia pendente, è necessario verificare la corrispondenza tra cartella, ruolo, causale, importi richiesti e sentenza o atto impugnato.
  • L’adesione a una procedura agevolata e il pagamento delle somme dovute possono essere valutati come comportamenti incompatibili con la volontà di contestare ulteriormente la pretesa tributaria.
  • Un giudicato formatosi nei confronti di un altro soggetto, come un coobbligato o un socio, non è automaticamente estensibile se riguarda circostanze personali, quali vizi di notifica riferibili esclusivamente a quel soggetto.
  • L’assoluzione in sede penale non determina automaticamente l’infondatezza dell’accertamento tributario, poiché i due giudizi possono avere oggetto, prove e regole di valutazione differenti.
  • Quando il ricorso diventa privo di interesse per un fatto sopravvenuto imputabile alla scelta del contribuente, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione.

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