Ordinanza n. 1657/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, nonché il precedente preavviso di rigetto e gli atti istruttori connessi. Dal provvedimento impugnato emerge che il rigetto era motivato dalla mancata produzione del modello UNILAV relativo al rapporto di lavoro stagionale, della proposta di contratto di soggiorno con indicazione della retribuzione mensile, nonché dalla scadenza del titolo relativo all’immobile presso il quale il cittadino straniero risultava ospitato, dalla mancanza del permesso di soggiorno del locatore e dall’omessa indicazione, nella comunicazione di ospitalità, della durata dell’ospitalità. Ai fini della decisione cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario verificare quale documentazione fosse stata effettivamente trasmessa dal ricorrente all’amministrazione in riscontro al preavviso di rigetto o comunque prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, ordinandogli di depositare, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, copia in formato originale .eml della ricevuta di consegna della PEC inviata all’amministrazione, completa degli allegati, contenente la documentazione prodotta in riscontro al preavviso di rigetto o comunque trasmessa prima dell’adozione del provvedimento impugnato. La prosecuzione del giudizio cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026. Non è stata quindi formulata una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sulla legittimità del diniego.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto emesso nell’ambito del procedimento di conversione del permesso di soggiorno; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione definitiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un diniego amministrativo dipende dalla documentazione che il privato afferma di avere trasmesso in riscontro al preavviso di rigetto o prima dell’adozione dell’atto conclusivo, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire la comunicazione PEC in formato originale, completa della ricevuta di consegna e degli allegati.
- La verifica della documentazione effettivamente prodotta nel procedimento costituisce un accertamento preliminare necessario per valutare se l’amministrazione abbia correttamente considerato gli elementi forniti dal privato e se il provvedimento conclusivo sia adeguatamente fondato.
- In presenza di un incombente istruttorio rilevante ai fini della domanda cautelare, il giudice può rinviare la prosecuzione della cautelare a una successiva camera di consiglio senza anticipare la decisione sul fumus boni iuris e sul periculum in mora.
Come è indicizzato
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