Parere n. 1044/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. Mauro Mortara, per l’annullamento del in parte qua del DM 8 aprile 2009, n. 42;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione parziale del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte relativa all'inserimento in coda nelle graduatorie a esaurimento di altra provincia anziché all'inserimento a pettine secondo il punteggio maturato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, docente inserito nelle graduatorie a esaurimento, ha impugnato l'art. 1, comma 3, del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, contestando la previsione secondo cui il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di una provincia poteva chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio, nonché l'inserimento nelle graduatorie di altra provincia soltanto in coda alla III fascia, senza piena valorizzazione del punteggio maturato. La questione concerneva la sussistenza dell'interesse a ricorrere contro l'atto generale, in assenza della prova della partecipazione alla procedura e dell'adozione di un concreto provvedimento di collocamento deteriore in graduatoria. In via ulteriore, rilevava il fatto che la disciplina impugnata era già stata annullata in parte qua a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 e di un precedente parere della Sezione.
Il parere
La Sezione ha espresso parere definitivo nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Il d.m. n. 42 del 2009 è stato qualificato come atto generale recante la disciplina della procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Le disposizioni contestate non impedivano in assoluto l'inserimento, né avevano carattere espulsivo, ma potevano incidere sul posizionamento del candidato; il pregiudizio era quindi concretamente apprezzabile soltanto dopo la partecipazione alla procedura, la valutazione dei titoli propri e degli altri aspiranti e l'adozione dell'atto di collocamento in graduatoria. Dagli atti non risultava che il ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma, né che fosse stato adottato un provvedimento concretamente lesivo. Mancava pertanto un interesse a ricorrere attuale e concreto. La Sezione ha inoltre rilevato, per completezza, che il decreto era già stato annullato in parte qua in forza del precedente parere dell'11 maggio 2011, relativo al ricorso n. 426/2010, fondato sulla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato illegittima la disciplina derogatoria dell'inserimento in coda, riaffermando il principio dell'inserimento a pettine.
Osservazioni
Interesse a ricorrere contro l'atto generale
Gli atti generali sono direttamente impugnabili quando producono una lesione immediata; quando la lesione dipende da successivi atti applicativi, l'interesse a ricorrere sorge soltanto in presenza di questi ultimi.
Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo
In una procedura concorsuale o selettiva il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l'atto applicativo che concretamente determini il pregiudizio, anche mediante motivi aggiunti.
Mancata prova del pregiudizio concreto
Il ricorrente non ha dimostrato di avere presentato domanda di inserimento o conferma nelle graduatorie, né che fosse stato adottato un provvedimento di collocamento deteriore; le contestazioni sul punteggio avevano pertanto natura meramente potenziale.
Disciplina dell'inserimento a pettine
La disciplina regolamentare che prevedeva l'inserimento in coda era già stata annullata in parte qua in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 e del precedente parere della Sezione.
Norme richiamate
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006
piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità
La disposizione ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, nell'ambito di un piano volto a fronteggiare il precariato storico.
art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009, aggiunto dalla legge n. 167/2009
disposizione interpretativa
La disposizione, dichiarata costituzionalmente illegittima, aveva introdotto una disciplina innovativa e retroattiva, derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento a pettine.
art. 3 Costituzione
La Corte costituzionale ha ritenuto violato il principio di eguaglianza dalla disciplina derogatoria e retroattiva sull'inserimento nelle graduatorie.
art. 120, primo comma, Costituzione
La regola dell'inserimento a pettine è stata richiamata anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.
d.m. 8 aprile 2009, n. 42
norme per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011
Il decreto è un atto generale che disciplina la procedura di aggiornamento e l'inserimento, limitato ed eccezionale, nelle graduatorie a esaurimento; la disposizione contestata non produceva una lesione concreta prima dell'atto applicativo.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica richiede la sussistenza delle condizioni processuali, tra cui un interesse a ricorrere concreto e attuale.
Massime di principio
- Gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e attuale; se la lesione dipende dall'applicazione successiva dell'atto, l'interesse a ricorrere sorge con l'atto applicativo concretamente pregiudizievole.
- Nelle procedure concorsuali o selettive, chi contesta una clausola dell'atto generale deve presentare domanda di partecipazione, salvo il caso di clausole immediatamente escludenti, e deve impugnare l'atto applicativo che determina concretamente la lesione.
- Una previsione che incide soltanto sul possibile posizionamento in graduatoria, senza impedire l'ammissione o l'inserimento, non determina di per sé una lesione attuale: il pregiudizio deve essere verificato all'esito della valutazione dei titoli e del confronto con gli altri candidati.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma primaria retroattiva e derogatoria priva di fondamento le disposizioni regolamentari adottate in sua attuazione e riafferma, per il periodo interessato, la regola ordinamentale conforme ai principi costituzionali.
Impugnazione del d.m. n. 42 del 2009 sulle graduatorie a esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un docente inserito nelle graduatorie a esaurimento contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'impugnazione concerneva il d.m. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui disciplinava l'inserimento nelle graduatorie di altra provincia mediante collocamento in coda, anziché secondo il punteggio maturato, secondo il modello dell'inserimento “a pettine”.
Quadro normativo e disciplina contestata
Il d.m. n. 42 del 2009 recava norme per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. Il decreto si collocava nel quadro dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, che aveva previsto un piano triennale di assunzioni e la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento.
Il ricorrente contestava l'art. 1, comma 3, del decreto nella parte in cui consentiva la permanenza o l'aggiornamento del punteggio nella graduatoria di origine e l'inserimento nelle graduatorie di altra provincia in posizione successiva all'ultima posizione della III fascia, senza piena valorizzazione del punteggio già maturato.
Interesse a ricorrere contro un atto generale
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando incidono immediatamente sulle posizioni soggettive dei destinatari. Quando, invece, la lesione è soltanto potenziale e necessita di un successivo atto applicativo, l'interesse a ricorrere sorge soltanto con l'adozione di quest'ultimo.
La disciplina censurata non impediva l'inserimento in graduatoria e non aveva carattere espulsivo. Essa poteva incidere sul collocamento del candidato, ma l'entità concreta del pregiudizio poteva essere determinata solo dopo la presentazione della domanda, la valutazione dei titoli del ricorrente e il confronto con le posizioni degli altri aspiranti.
Mancata partecipazione e mancato atto lesivo
Dagli atti non risultava che il ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma nelle graduatorie. Non risultava inoltre adottato alcun provvedimento di collocamento deteriore idoneo a ledere concretamente le sue aspettative.
La Sezione ha ricordato che, quando l'atto generale detta le regole di una procedura concorsuale, il ricorrente deve:
- partecipare alla procedura, così da differenziare la propria posizione rispetto alla generalità dei consociati;
- impugnare l'atto applicativo che, in concreto, abbia prodotto il pregiudizio, anche mediante motivi aggiunti.
Poiché tali condizioni non erano state dimostrate, mancava un interesse a ricorrere concreto e attuale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Precedente annullamento della disciplina dell'inserimento in coda
La Sezione ha aggiunto che il d.m. n. 42 del 2009 risultava già annullato in parte qua in forza del precedente parere dell'11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010.
Quel parere aveva recepito gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, convertito dalla legge n. 167 del 2009. Secondo la Corte, la disposizione aveva portata innovativa e retroattiva, pur presentandosi come norma di interpretazione autentica, e aveva introdotto per un biennio una disciplina eccentrica e derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento a pettine.
La regola dell'inserimento a pettine è stata ricondotta all'assetto ordinamentale prescelto dal legislatore, anche in relazione all'esigenza di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, tutelata dall'art. 120, primo comma, della Costituzione.
Conclusione
La Sezione Prima ha ritenuto non necessari ulteriori approfondimenti istruttori e ha espresso parere definitivo nel senso che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato inammissibile, per difetto di un interesse a ricorrere attuale e concreto. La motivazione ha tuttavia confermato che la disciplina dell'inserimento in coda era comunque stata già rimossa dall'ordinamento, in quanto fondata su una norma primaria dichiarata costituzionalmente illegittima.
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