Cassazione Penale, Ordinanza n. 20045/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento traeva origine dalla denuncia di asseriti abusi edilizi. Il Tribunale di Bologna disponeva l'archiviazione. La persona offesa proponeva ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione del decreto di archiviazione, cioè censurando le valutazioni poste a base dell'archiviazione e chiedendo in sostanza un controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha affermato che, per i provvedimenti di archiviazione emessi dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103/2017, non è esperibile il ricorso per cassazione per contestare il merito o la motivazione dell'archiviazione; lo strumento previsto è il reclamo al tribunale in composizione monocratica nei soli casi di nullità indicati dall'art. 410-bis c.p.p. Non risultando dedotte o sussistenti nullità di quel tipo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato nel rito camerale previsto per questa tipologia di impugnazione.
art. 410-bis c.p.p.
il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso...; ...l’interessato ... può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica...
Per i vizi tipizzati del decreto di archiviazione, il rimedio è il reclamo al tribunale monocratico; non è configurabile un ricorso per cassazione contro la motivazione dell'archiviazione.
art. 408 c.p.p.
ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408
È richiamato quale norma che disciplina gli avvisi e i termini la cui omissione può determinare la nullità del decreto di archiviazione.
art. 411 c.p.p.
al comma 1-bis dell'articolo 411
È richiamato quale disposizione procedurale la cui omissione di avviso può incidere sulla validità del decreto di archiviazione.
art. 127, comma 5, c.p.p.
nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
Il reclamo è ammesso solo per le nullità rilevanti ex art. 127, comma 5, non per la generica censura della motivazione.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue... l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma...
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte costituzionale n. 186/2000
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone che il ricorrente abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il decreto di archiviazione emesso dopo la riforma del 2017 non è normalmente ricorribile per cassazione per contestare le valutazioni di merito o la motivazione del provvedimento.
- Il rimedio avverso i vizi tipizzati del decreto di archiviazione è il reclamo al tribunale in composizione monocratica, nei limiti delle nullità espressamente previste dalla legge.
- La censura di un generico vizio di motivazione dell'archiviazione, se proposta in cassazione, è inammissibile quando non si traduce nella deduzione di una nullità processuale riconducibile al sistema dell'art. 410-bis c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella causa di inammissibilità.
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