Cassazione Penale, Sentenza n. 9969/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino del 20/01/2021: il ricorrente contestava (i) la dichiarazione di estinzione per prescrizione di talune condotte (capo A) e la rideterminazione della pena per il capo C), (ii) la presunta carenza di motivazione rispetto alla responsabilità per il reato di tentata truffa (capo C), lamentando che la parte offesa fosse in realtà Bancoposta e non Banca d'Alba, con conseguente inesistenza del danno; (iii) la mancata considerazione di restituzioni di somme (es. 30.000 euro) e la errata quantificazione del danno, nonché l'eventuale diversa qualificazione del fatto (falso d'uso). Inoltre deduceva nullità per violazione degli artt. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. per motivazione insufficiente e contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: gran parte delle censure erano nuove rispetto all'atto di appello e mancava la specificità richiesta (art. 581 lett. d) c.p.p.), quindi non potevano essere esaminate in sede di legittimità; molte doglianze investivano accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e pertanto inammissibili in cassazione. La sentenza di merito è stata quindi lasciata inalterata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre precisato che, per l'inammissibilità del ricorso, non potevano essere dichiarate cause di non punibilità (es. prescrizione intervenuta nel frattempo) riguardo alle restanti condotte.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 81 comma 2, 640, 61 n.7 e n.11
artt. 81 cpv., 640, 61 n. 7 e 11 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate in ordine al reato di truffa e alle circostanze aggravanti/concorsuali valutate dal giudice di merito nella determinazione della responsabilità e della pena.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b), c) ed e)
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Criteri per le censure in cassazione: la sentenza è impugnabile per i motivi tassativamente previsti; il ricorso deve indicare le violazioni di legge e le ragioni di diritto in modo specifico.
Codice di procedura penale, art. 581 lett. d)
art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Richiede che i motivi di appello siano specifici; la mancata specificità in appello rende inammissibili censure nuove proposte in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)
art. 591, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 581 lett. d)
Collegamento tra motivi d'appello e le questioni devolute al giudice d'appello: questioni non dedotte in appello non possono essere sopravvenientemente sollevate in cassazione.
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (procedura adottata nel processo).
Codice penale, art. 530 comma finale
Riferimento alla possibile richiesta di assoluzione in appello; la Corte evidenzia che tale formula generica nel ricorso di appello non può sostituire l'analisi specifica richiesta per contestare motivazioni di merito.
Codice di procedura penale, art. 129
Riguarda le cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte osserva che, dato il difetto di ammissibilità del ricorso, non era possibile pronunciarsi su tali cause sopravvenute.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non sollevate specificamente in appello: l'atto di impugnazione in primo grado deve contenere la specificità richiesta dall'art. 581 lett. d) c.p.p., altrimenti le censure sono inammissibili.
- Le censure che richiedono accertamenti di fatto (esame della prova, qualificazione della parte offesa, quantificazione del danno, valutazione delle restituzioni) sono prerogativa del giudice di merito e non della Corte di Cassazione; la mancanza di deduzione tempestiva preclude la loro valutazione in sede di legittimità.
- Una formula generica di richiesta di assoluzione o di critica non specifica alla motivazione non soddisfa il requisito di precisione necessario per far valere il motivo in cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere pronunciata dalla Corte la declaratoria di cause sopravvenute di estinzione del reato (es. prescrizione) relative a parti della sentenza non adeguatamente impugnate.
- Le doglianze sulla liquidazione provvisionale delle parti civili richiedono indicazione precisa delle somme restituite e del quantum contestato: l'eccezione generica sulla compensazione o sulle restituzioni è insufficiente per la cassazione.
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