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Sentenza

Sentenza del 23/05/2018 n. 2359 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irap - Autonoma organizzazione - Prestazioni di terzi - Sussistenza - Collaborazione di figlio - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. L'utilizzo non occasionale di prestazioni di terzi, nella misura indicata, dimostra che l'attività viene svolta con il supporto di collaboratori e secondo una forma organizzativa idonea a integrare il presupposto dell'IRAP. È irrilevante che uno dei collaboratori sia il figlio, poiché anch'egli percepiva compensi professionali al pari degli altri collaboratori.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la sussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP, ossia dell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Il contribuente si avvaleva di collaboratori esterni per una quota media pari a circa il 15% del lavoro svolto e sosteneva che tale circostanza non fosse sufficiente a dimostrare un'autonoma organizzazione. Tra i collaboratori vi era anche il figlio, circostanza ritenuta dal contribuente rilevante per escludere la natura organizzata dell'attività.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. n. 446/1997

    L'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta.

    Il presupposto dell'IRAP deve essere accertato concretamente, caso per caso. L'impiego stabile di collaboratori e prestazioni di terzi può dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.

Massime di principio

  • L'assoggettamento all'IRAP dei lavoratori autonomi non dipende esclusivamente dalla professione esercitata, ma dalla verifica concreta dell'esistenza di un'organizzazione autonomamente produttiva di reddito.
  • Chi chiede l'esclusione dall'IRAP deve dimostrare che il reddito deriva principalmente dalla propria attività personale e non dall'impiego coordinato di collaboratori o di una struttura organizzativa.
  • L'utilizzo abituale e non meramente occasionale di prestazioni di terzi può integrare l'autonoma organizzazione anche se i collaboratori svolgono una parte soltanto del lavoro complessivo.
  • Il rapporto familiare con un collaboratore non rende automaticamente irrilevante il suo apporto: se il familiare riceve compensi professionali ed è inserito nell'attività come gli altri collaboratori, il suo contributo può concorrere a dimostrare l'organizzazione.
  • La percentuale del lavoro affidata a terzi è un elemento valutabile, ma deve essere esaminata insieme alla continuità, al ruolo dei collaboratori, ai compensi e all'incidenza effettiva sulla produzione del reddito.

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