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Sentenza

Sentenza n. 1895/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 456 del 26 febbraio 2018, che aveva annullato la delibera comunale di autotutela relativa all'indennità di toga

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 456 del 2018, l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato, la restituzione di euro 17.002,53 trattenuti dal Comune in esecuzione della delibera annullata, oltre interessi e rivalutazione, nonché il pagamento dell'indennità di toga non corrisposta dal 1° settembre 1997 al 31 gennaio 2006, con ricalcolo del trattamento di fine servizio e della pensione, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza da eseguire aveva annullato la delibera comunale che, in autotutela, aveva ritirato le deliberazioni istitutive dell'indennità e disposto il recupero delle somme già corrisposte, ravvisando la violazione dei principi in materia di autotutela per omessa comparazione tra interesse pubblico e affidamento dei destinatari. Il Comune ha eccepito che il giudicato non aveva accertato la spettanza dell'indennità, che era pendente un giudizio davanti al giudice del lavoro sulle pretese economiche, che il giudizio di ottemperanza non poteva attribuire utilità ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal giudicato e che l'obbligo restitutorio sarebbe stato adempiuto, almeno in parte, per euro 4.432,72. Il ricorrente ha contestato tale adempimento parziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso solo quanto all'effetto restitutorio conseguente all'annullamento della delibera di recupero. La sentenza del 2018 aveva annullato l'atto esclusivamente per vizi dell'autotutela, senza esaminare né accertare nel merito la legittimità dell'indennità di toga o il diritto del ricorrente a percepirla. Pertanto, il giudicato non attribuisce automaticamente il diritto al pagamento dell'indennità per periodi ulteriori, né consente di ottenere in ottemperanza il ricalcolo del trattamento di fine servizio e della pensione: tali pretese richiedono nuovi accertamenti sul rapporto di lavoro e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale era già pendente un giudizio. Dal giudicato deriva invece l'obbligo di restituire le somme trattenute in applicazione della delibera annullata. Poiché l'importo di euro 17.002,53 risultava non contestato e il Comune non ha fornito prova dell'asserito pagamento parziale di euro 4.432,72, il Comune è stato condannato a restituire l'intera somma, oltre agli accessori previsti dall'art. 429 c.p.c., trattandosi di crediti retributivi. Il ricorso è stato rigettato nel resto; le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.c.

    Gli accessori del credito spettano sulle somme da restituire, qualificate come crediti di natura retributiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è vincolato ai limiti oggettivi del giudicato e non può riconoscere diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli accertati nella sentenza da eseguire, anche se collegati o conseguenti alla posizione controversa.
  • Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento di autotutela esclusivamente per violazione delle regole di comparazione tra interesse pubblico e affidamento, senza esaminare il merito del rapporto sostanziale, il giudicato non accerta automaticamente la spettanza della prestazione economica oggetto dell'atto ritirato.
  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento che aveva disposto il recupero di somme già corrisposte determina, nei limiti dell'accertamento contenuto nel giudicato, l'effetto restitutorio delle somme effettivamente trattenute in applicazione dell'atto caducato.
  • Le pretese che richiedono nuovi accertamenti sul rapporto di lavoro e sulle spettanze retributive non possono essere introdotte o definite nel giudizio di ottemperanza quando appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La parte che eccepisce l'avvenuto adempimento, anche parziale, dell'obbligo restitutorio deve fornire prova dell'effettivo pagamento; in mancanza, il giudice può condannare alla restituzione dell'intero importo risultante dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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