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Sentenza

Sentenza n. 559/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 2158/2024 PUBBLICATA IL12.09.2024, EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. LAVORO.

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, fino alla proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 2158/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2158/2024 del Tribunale di Torino, Sezione lavoro. Nel corso del giudizio, l'amministrazione resistente ha dato esecuzione a quanto statuito dal titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria depositata prima della camera di consiglio, l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva integralmente adempiuto alla sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico dell'amministrazione, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione realizza integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore è ammissibile quando il difensore si dichiara antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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