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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14392/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato le condanne di primo grado per reati di bancarotta fraudolenta. Folchi ha dedotto, tra l'altro: violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza con riguardo ai periodi e alle qualità rivestite (amministratrice di fatto vs formale), omissione di risposta a motivi di appello (memoria a discarico), travisamento della prova dichiarativa (valutazione delle deposizioni testimoniali, in particolare di De Carli/Carli), vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo nella bancarotta documentale specifica e uso argomentativo di fatti riferiti a capo per il quale era intervenuta prescrizione. Ferrarini ha censurato l'omessa risposta alle censure, la carenza probatoria della sua responsabilità (sostenendo di essere mero prestanome/testa di legno estraneo alla gestione) e ha chiesto la rinnovata valutazione delle prove che lo avrebbero scagionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso di Folchi parzialmente fondato e, per effetto di ciò, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei confronti di Folchi Eleonora limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché estinto per prescrizione; ha altresì disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva (restante capo di condanna). Per il resto il ricorso di Folchi è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso di Ferrarini Manuele è stato dichiarato inammissibile: la condanna è stata quindi confermata; Ferrarini è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. La Corte ha inoltre precisato motivazioni di diritto in ordine a: limiti della censura per travisamento della prova (richiesta di palese difformità non opinabile), applicabilità del principio di correlazione fra imputazione e sentenza (assorbimento della modifica non essenziale della qualificazione soggettiva quando non arrechi pregiudizio alla difesa), e i criteri per la qualificazione del dolo specifico nella bancarotta documentale "specifica"; ha rilevato che, a seguito dell'annullamento per prescrizione del capo documentale, deve essere esclusa l'aggravante prevista dall'art. 219 R.D. 267/42 relativa alla commissione di più fatti di bancarotta e ha rinviato per la nuova determinazione della pena per il capo distrattivo.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la responsabilità possa essere qualificata a titolo di concorso fra amministratore di fatto e amministratore formale: il mutamento qualificatorio nell'indicazione soggettiva non comporta di per sé violazione del principio di correlazione se non muta essenzialmente la fattispecie e la difesa ha potuto dispiegarsi sul concreto oggetto dell'imputazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare i motivi di ricorso ammissibili in cassazione rispetto all'atto di appello (limiti di impugnazione)

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiama il vizio denunciabile per travisamento della prova o contraddittorietà processuale; la Corte precisa che il travisamento è sindacabile in Cassazione solo se emerge una palese e non opinabile difformità fra il senso intrinseco della dichiarazione e quanto il giudice ha tratto dalla stessa

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al regime dell'azione penale e dell'autonomia dei singoli capi d'imputazione: l'ammissibilità di ricorso per alcuni capi non produce automaticamente un rapporto di impugnazione valido per altri capi già giudicati con giudicato parziale

  • art. 161 cod. pen.

    Norma che fissa il termine massimo di prescrizione per il reato (utilizzata per calcolare la scadenza della prescrizione della bancarotta documentale specifica)

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamata per le cause di sospensione della prescrizione rilevabili dagli atti processuali; la Corte ha computato i giorni di sospensione per ottenere la data di estinzione

  • art. 219 R.D. 267/1942

    Norma aggravante relativa alla commissione di più fatti di bancarotta: la Corte ha ritenuto che, con l'estinzione per prescrizione del reato documentale, tale circostanza aggravante non possa più essere applicata

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla impossibilità per la Corte di cassazione di rideterminare la pena in assenza di una motivazione che permetta di calcolare la pena residua; pertanto la causa è rinviata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite (es. S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli)

    Principi richiamati sulla correlazione fra imputazione e sentenza: il mutamento del 'fatto' è rilevante solo se trasforma radicalmente la fattispecie e produce un concreto pregiudizio alla difesa

Massime di principio

  • Il principio di correlazione fra imputazione e sentenza non è violato quando la modifica della qualificazione soggettiva (es. amministratore di fatto vs formale) non implica una trasformazione essenziale del fatto e la difesa ha avuto la possibilità concreta di difendersi sull'oggetto dell'accusa
  • Il vizio di 'travisamento della prova' sindacabile in Cassazione richiede una difformità palese e non opinabile tra il contenuto della prova acquisita e la valutazione che il giudice ne ha dato; mere diversità di interpretazione del significato probatorio non sono rimesse al giudice di legittimità
  • Nelle ipotesi di bancarotta documentale 'specifica' è richiesto il dolo specifico: il giudice deve motivare in modo distinto perché qualifica la condotta come specificamente diretta a sottrarre o distruggere le scritture con la volontà caratterizzante la fattispecie
  • La prescrizione può essere rilevata in Cassazione quando il motivo di ricorso che la comporta sia fondato e non vizi di ammissibilità impediscano la statuizione; tuttavia, se i ricorsi relativi ad altri capi sono inammissibili e si è formatosi giudicato, la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello su tali capi non può essere rilevata
  • Per l'amministratore 'testa di legno' la responsabilità in tema di bancarotta documentale può derivare da una presunzione semplice circa la custodia e conservazione delle scritture: tale presunzione è superabile con prova rigorosa contraria, ma non esonera automaticamente dall'obbligo di vigilanza
  • In caso di più capi di imputazione, l'annullamento per prescrizione di uno solo di essi esclude l'aggravante connessa alla pluralità dei fatti, ma può rendere necessario il rinvio per rideterminare la misura della pena residua

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