Sentenza del 10/11/2020 n. 25105 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso in Cassazione proponeva impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia confermando la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente per ottenere il rimborso del 90% dei tributi e contributi versati relativi agli anni d'imposta 1990-1992 in applicazione dell'art. 9, comma 17, l. 27/12/2002, n. 289 (misure per i soggetti colpiti dal sisma del 13/12/1990). Tuttavia la Corte ha esaminato pregiudizialmente un'eccezione di improcedibilità per mancato deposito, nei termini di legge, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione da parte della ricorrente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato improcedibile per violazione dell'art. 369 c.p.c. (mancato deposito, nei termini, della copia della sentenza impugnata con relata di notificazione e notificazione dell'impugnazione effettuata oltre il termine breve). La Corte non ha pertanto esaminato i motivi di merito relativi al diritto al rimborso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore del controricorrente, liquidate in euro 5.000,00 oltre spese forfetarie 15% e accessori di legge. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002 non può essere caricato sulle Amministrazioni dello Stato per effetto della loro esenzione istituzionale.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
La CTR ha interpretato la norma in senso 'costituzionalmente orientato' ritenendo che chi non aveva ancora pagato poteva versare solo il 10% e chi aveva già pagato poteva ottenere il rimborso del 90% di quanto versato; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito per improcedibilità processuale.
art. 369 cod. proc. civ.
Impone l'onere di deposito, a pena di improcedibilità, della copia della decisione impugnata con la relativa relata di notificazione entro i termini stabiliti; la sua inosservanza può comportare la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 372 cod. proc. civ.
Consente, in via eccezionale e nei limiti, la produzione separata di documenti già notificati purché entro il termine previsto (la giurisprudenza ammette la produzione successiva entro 20 giorni dalla notifica del ricorso per cassazione per sanare l'omissione).
Cass. S.U. n. 10648 del 02/05/2017
Ha temperato la regola dell'improcedibilità chiarendo che la sanzione non si applica se il documento mancante è nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio.
Cass. S.U. n. 22438 del 24/09/2018 e Cass. S.U. n. 8312 del 25/03/2019
Cass. S.U. n. 22438/2018; Cass. S.U. n. 8312/2019
Le Sezioni Unite hanno ammesso un atteggiamento meno rigido per le notifiche effettuate tramite PEC, ritenendo che la mancata attestazione di conformità possa essere sanata dalla disponibilità del documento in originale presso la controparte e dalla mancata contestazione.
art. 13 d.P.R. 30/05/2002, n. 115 e art. 1, comma 17, l. 24/12/2012, n. 228
art. 13 d.P.R. 115/2002; art. 1, comma 17, l. 228/2012
La Corte ha ribadito che l'obbligo aggiuntivo di versamento del contributo unificato a carico della parte soccombente non può essere applicato alle Amministrazioni dello Stato che sono esentate dalla materialità del versamento (meccanismo della prenotazione a debito).
Massime di principio
- In cassazione l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione è stringente: l'omissione determina in genere l'improcedibilità del ricorso salvo che il documento mancante sia reperibile nel fascicolo o sia stato prodotto dalla controparte.
- L'omissione del deposito può essere sanata solo se la parte deposita il documento mancante entro il termine breve stabilito (interpretato dalla giurisprudenza come 20 giorni dalla notificazione del ricorso), altrimenti non è possibile il recupero tardivo.
- Le notificazioni effettuate tramite PEC comportano una minore rigidità: se la controparte ha l'originale digitale o non contesta la conformità, la mancanza di attestazione di conformità può non determinare improcedibilità.
- Quando la decisione è dichiarata improcedibile per vizi formali procedurali la Corte non entra nel merito della controversia sostanziale; perciò, anche se vi siano possibili interpretazioni favorevoli al contribuente (es. rimborso del 90% ai soggetti colpiti dal sisma), tali questioni restano non decise se la procedura è viziata.
- Le Amministrazioni dello Stato sono esentate dal pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o improcedibili, per effetto dell'esenzione istituzionale prevista dalla normativa sul contributo unificato.
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