Sentenza del 10/11/2020 n. 333 - Comm. Trib. Prov. Modena
Accertamento - Preclusioni probatorie - Presupposto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'utilizzabilità in sede contenziosa di documenti non esibiti nella fase amministrativa. La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 relativo alla preclusione probatoria: i documenti non prodotti in sede amministrativa possono essere esclusi nel giudizio tributario se non è stata formulata dall'Amministrazione una richiesta di esibizione specifica e puntuale con esplicito avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza. La prova che tale richiesta e avvertimento siano stati fatti incombe sull'Amministrazione finanziaria.
La decisione
Il giudice ha escluso l'utilizzo, in sede contenziosa, dei documenti che l'interessato non aveva esibito nella fase amministrativa, ritenendo assente la prova che l'Amministrazione avesse formulato una richiesta specifica e un avvertimento circa le conseguenze della mancata esibizione. Conseguentemente è stato accolto il ricorso del contribuente (totale o parziale a seconda dei documenti esclusi) con annullamento o riduzione dell'accertamento impugnato nella misura influenzata dall'esclusione probatoria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 3
La norma opera una preclusione probatoria per i documenti non esibiti nella fase amministrativa ma la sua efficacia è subordinata alla sussistenza di una richiesta di esibizione specifica e puntuale con l'avvertimento delle conseguenze della mancata ottemperanza; l'onere di provare che tale richiesta sia stata effettuata grava sull'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- I documenti non prodotti nella fase amministrativa rischiano di essere inammissibili in giudizio se l'Amministrazione non ha chiesto espressamente la loro esibizione con avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.
- Spetta all'Amministrazione provare di aver formulato una richiesta specifica e l'avvertimento; in mancanza, il giudice può escludere i documenti dall'istruttoria.
- Il contribuente, per tutelarsi, dovrebbe chiedere copia degli atti e delle eventuali richieste di esibizione e conservare comunicazioni e verbali: l'assenza di contestazioni formali dell'Amministrazione può favorire l'esclusione dei documenti non prodotti.
- In sede amministrativa è importante porre attenzione a eventuali richieste di esibizione: se il contribuente riceve una richiesta generica o priva di avvertimento, tale richiesta potrebbe non essere sufficiente a consentire l'utilizzo dei documenti in giudizio.
- Per l'Amministrazione è buona prassi documentare puntualmente le richieste di esibizione (contenuto, destinatario, avvertimenti) e conservarne prova documentale per poter validamente utilizzare i documenti non prodotti nella fase amministrativa in un successivo contenzioso.
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