Cassazione Penale, Ordinanza n. 39875/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per furto aggravato, già confermata in appello, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti dell'imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa per furto aggravato. Il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse tale circostanza aggravante. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproponeva doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato la particolare abilità e astuzia dell'agente: questi aveva distratto la vittima chiedendole di preparare un panino, approfittando della sua assenza per sottrarre numerosi gratta e vinci dall'esercizio commerciale.
Norme richiamate
artt. 624, 625, n. 4 c.p.
Integrano il furto aggravato dalla destrezza le condotte connotate da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, poste in essere prima o durante l'impossessamento e idonee a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La circostanza aggravante della destrezza nel furto richiede una condotta dell'agente connotata da abilità, astuzia o avvedutezza, diretta a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del possessore o detentore della cosa.
- Non è sufficiente, per integrare la destrezza, il mero approfittamento di una disattenzione non provocata o di un momentaneo allontanamento del detentore del bene.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera reiterazione di censure già esaminate e motivate in modo congruo dai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esimenti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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