Sentenza n. 1203/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla domanda presentata dal datore di lavoro. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la Prefettura non avrebbe considerato la documentazione integrativa che il datore di lavoro avrebbe incaricato un patronato di predisporre. Ha inoltre contestato la violazione dell’art. 22 d.lgs. 286/1998 e della circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023, assumendo che i documenti potessero essere prodotti successivamente alla domanda. Con ulteriore censura ha dedotto la violazione del D.P.C.M. 27 settembre 2023 e il difetto di istruttoria, sostenendo che non fosse necessaria l’integrazione del reddito familiare, poiché il reddito del datore di lavoro superava la soglia di 27.000 euro. Ha infine lamentato la violazione del principio di buona fede e collaborazione, dell’art. 6, lett. b), l. 241/1990 e dell’art. 30-bis, comma 9, d.P.R. 394/1999, per omessa attivazione del soccorso istruttorio e per il mancato riesame della revoca, nonostante due richieste del datore di lavoro. L’Amministrazione ha eccepito anche la tardività del ricorso e ha evidenziato che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, non era stata trasmessa alcuna documentazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per nullità della procura alle liti conferita in India e, comunque, infondato nel merito. La procura non conteneva una dichiarazione del pubblico ufficiale indiano attestante che la sottoscrizione fosse stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore; la formula “attested” è stata ritenuta insufficiente. Inoltre, la procura non risultava legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana né munita di apostille. La mancata traduzione in italiano, invece, non è stata considerata causa di nullità. Il ricorrente, dopo il rilievo della nullità, non ha prodotto una procura valida. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché l’Amministrazione aveva dichiarato che nulla era stato trasmesso dopo la comunicazione di avvio del procedimento e il ricorrente non aveva provato, né specificamente affermato, l’effettivo invio della documentazione integrativa. Il motivo relativo alla possibilità di produrre successivamente i documenti è stato ritenuto inconferente, poiché la revoca non era fondata sulla mancata produzione contestuale all’istanza, ma sulla mancata produzione anche dopo l’invito dell’Amministrazione. La censura concernente l’integrazione del reddito è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, riguardando una sola delle molteplici carenze documentali poste a fondamento della revoca, sicché l’atto sarebbe rimasto comunque sorretto dalle altre carenze non contestate. È stato respinto anche il motivo sull’omesso soccorso istruttorio, poiché tale soccorso era stato attivato mediante la comunicazione di avvio, con assegnazione di un termine per produrre i documenti mancanti. Infine, la doglianza relativa al mancato riesame è stata ritenuta estranea alla legittimità della revoca e riferibile, eventualmente, al silenzio serbato sulle richieste di autotutela; non essendo stata proposta un’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la censura non poteva essere esaminata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 2.500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Disciplina il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato decorso il termine previsto; nel caso concreto il nulla osta era stato rilasciato dopo il decorso di sessanta giorni dalla domanda.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento di revoca ha consentito all’interessato di conoscere le carenze documentali e di produrre la documentazione mancante; non vi è stata violazione poiché non è stato provato l’effettivo invio di integrazioni.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di buona fede e collaborazione non impone all’Amministrazione adempimenti ulteriori rispetto al soccorso istruttorio effettivamente attivato.
art. 6, lett. b), l. 241/1990
La disposizione è stata invocata in relazione all’obbligo di collaborazione e all’acquisizione o regolarizzazione documentale, ma il giudice ha ritenuto che l’Amministrazione avesse già assegnato un termine per produrre i documenti mancanti.
art. 30-bis, comma 9, d.P.R. 394/1999
È stato richiamato a fondamento dell’obbligo di soccorso istruttorio, ritenuto assolto mediante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
art. 33, comma 2, d.P.R. 445/2000
Richiede la legalizzazione, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana, degli atti formati all’estero, salvo l’applicazione della disciplina convenzionale sull’apostille.
art. 1, lett. l), d.P.R. 445/2000
Rileva quanto all’autenticità della firma e alla qualifica del pubblico ufficiale straniero, elementi non attestati nella procura prodotta.
art. 2703 c.c.
I requisiti sostanziali dell’autenticazione della sottoscrizione comprendono la dichiarazione del pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza e previo accertamento dell’identità del sottoscrittore.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
L’apostille prevista dalla Convenzione può sostituire la legalizzazione; nel caso concreto la procura non recava neppure l’apostille.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La questione della sanatoria della procura nulla non è stata esaminata, poiché il ricorrente non ha prodotto una procura valida dopo il rilievo officioso della nullità.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
È richiamato in relazione alla disciplina della procura nel processo amministrativo e alla questione, non decisa nella causa, della sanabilità della procura nulla.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono l’azione contro il silenzio; il giudice ha rilevato che tale azione non era stata proposta contro il mancato riesame richiesto alla Prefettura.
Massime di principio
- La procura alle liti formata all’estero deve rispettare i requisiti di forma dell’ordinamento italiano del foro, inclusi i requisiti sostanziali dell’autenticazione previsti dall’art. 2703 c.c.; deve quindi risultare chiaramente che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del pubblico ufficiale e previo accertamento dell’identità del sottoscrittore.
- Una procura alle liti formata all’estero deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana oppure munita di apostille quando trova applicazione la Convenzione dell’Aja; la mancanza di tali formalità determina la nullità della procura.
- La mancata traduzione in italiano della procura alle liti formata all’estero, di per sé, non determina la nullità della procura.
- Quando l’Amministrazione comunica l’avvio di un procedimento di revoca e assegna un termine per produrre i documenti mancanti, il soccorso istruttorio deve ritenersi attivato; spetta all’interessato provare l’effettiva trasmissione della documentazione integrativa.
- La censura relativa a una soltanto delle ragioni autonome poste a fondamento di un provvedimento è inammissibile per carenza di interesse quando, anche dopo il suo eventuale accoglimento, il provvedimento resterebbe sorretto dalle altre ragioni non contestate.
- La richiesta di riesame di un provvedimento amministrativo e il successivo silenzio dell’Amministrazione costituiscono una vicenda distinta dalla legittimità dell’atto originario; il silenzio deve essere contestato con l’apposita azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a., fermo restando che, di regola, l’Amministrazione non è obbligata a riesaminare i propri atti su richiesta dell’interessato.
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