Parere n. 1178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla Castello s.a.s. di Nardon Rinaldo contro il Comune di Lecco per l’annullamento dell'ordinanza di demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi del 29 maggio 2024, notificata in data 17 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza del Comune di Lecco del 29 maggio 2024 di demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino notificata il 17 giugno 2024. Sono stati dedotti cinque motivi: mancata comunicazione di avvio del procedimento ai conduttori dell'immobile e ai responsabili dell'abuso; mancata identificazione dell'immobile; insufficienza della motivazione; violazione del principio di proporzionalità; violazione del diritto di regolarizzazione. Nel corso del procedimento il Comune di Lecco ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione ha rilevato che l'opposizione del Comune è stata effettivamente depositata, notificata alla ricorrente e appare rituale e tempestiva. In applicazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario deve pertanto essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. L'esame dei motivi di merito non è stato svolto e la domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l'opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti a utilizzarlo.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L'opposizione proposta dal Comune di Lecco ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva; il ricorso straordinario deve quindi essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della trasposizione del ricorso.
Motivi di merito
I motivi relativi alla comunicazione di avvio del procedimento, all'identificazione dell'immobile, alla motivazione, alla proporzionalità e alla regolarizzazione dell'abuso non sono stati esaminati.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base normativa del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario
L'opposizione rituale e tempestiva dell'amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e l'improcedibilità del ricorso straordinario.
Massime di principio
- L'opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso davanti al Consiglio di Stato in sede consultiva.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersi del rimedio giustiziale; ciascuna parte può invece esercitare il diritto di adire il giudice precostituito per legge mediante opposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario rende assorbita la domanda cautelare proposta nell'ambito del procedimento consultivo e impedisce l'esame dei motivi di merito da parte della Sezione.
Trasposizione di un ricorso straordinario contro un'ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata contro il Comune di Lecco per l'annullamento di un'ordinanza di demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi, notificata il 17 giugno 2024. Il ricorso comprendeva anche un'istanza cautelare.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La società ha contestato l'ordinanza sotto cinque profili:
- mancata comunicazione di avvio del procedimento ai conduttori dell'immobile e ai responsabili dell'abuso;
- mancata identificazione dell'immobile;
- insufficienza della motivazione;
- violazione del principio di proporzionalità;
- violazione del diritto di regolarizzazione.
Opposizione dell'amministrazione
Nel corso del procedimento il Comune di Lecco ha manifestato l'intenzione di proporre opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e ha successivamente trasmesso la copia dell'opposizione, notificata alla ricorrente il 10 dicembre 2024, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato l'effettivo deposito dell'atto di opposizione e ne ha ritenuto la ritualità e la tempestività. Ha ricordato che l'opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di utilizzarlo.
Esito
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità dell'ordinanza di demolizione.
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