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Sentenza

Sentenza n. 1124/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento - dell’ordinanza n. 100 del 9 giugno 2022 adottata dal Comune di Torre del Greco; - della relazione tecnica redatta dal Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco prot. n. 28933 del 27 maggio 2022, per quanto di ragione, mai notificata e/o comunicata e, quindi, sconosciuta; - di ogni altro atto al predetto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo dell'interesse della ricorrente.

Giustizia amministrativa202204626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione relativa alla realizzazione abusiva di un volume in muratura mediante copertura di un cortile e alla diversa distribuzione degli spazi interni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e la relazione tecnica presupposta, deducendo quattro motivi. Con il primo ha sostenuto che le opere fossero assoggettabili a DIA o SCIA e che, pertanto, avrebbe dovuto applicarsi una sanzione pecuniaria mediante fiscalizzazione dell’abuso, anziché la demolizione. Con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con il terzo e il quarto, esaminati congiuntamente, ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che il Comune si fosse limitato a rappresentare la contrarietà delle opere agli strumenti urbanistici e alla normativa di settore. Le opere consistevano nella realizzazione, senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica, di un volume in muratura ottenuto mediante copertura di un cortile, con superficie di circa 26 mq, altezza di circa 2,85 m, vano wc e finestra, oltre a una diversa distribuzione degli spazi interni. L’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché la realizzazione del nuovo volume richiedeva il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. 380/2001 e l’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di area vincolata. Ha inoltre affermato che, anche per interventi soggetti a DIA o SCIA, in zona paesaggisticamente vincolata non è possibile la fiscalizzazione dell’abuso, dovendo applicarsi la misura demolitoria-ripristinatoria. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che l’ordinanza di demolizione, quale espressione di attività repressiva vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, perché la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre a un diverso esito. Ha respinto anche il terzo e il quarto motivo, ritenendo sufficiente, ai fini della motivazione, la descrizione dell’abuso accertato: il potere repressivo esercitato mediante la demolizione costituisce attività dovuta. Le spese sono state compensate in ragione della risalenza della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La realizzazione del nuovo volume mediante copertura del cortile richiede il permesso di costruire.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Ai sensi dell'art. 27, co. 2, del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 167, co. 1, del D.Lgs. n. 42/2004, gli interventi edilizie effettuati in assenza o in difformità dalla D.I.A. (o s.c.i.a.), qualora siano stati eseguiti in zone paesaggisticamente vincolate, non sfuggono alla misura demolitorio-ripristinatoria

    Anche gli interventi soggetti a DIA o SCIA, se realizzati in area paesaggisticamente vincolata, sono assoggettati alla misura demolitoria-ripristinatoria e non alla fiscalizzazione dell’abuso.

  • art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004

    Ai sensi dell'art. 27, co. 2, del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 167, co. 1, del D.Lgs. n. 42/2004, gli interventi edilizie effettuati in assenza o in difformità dalla D.I.A. (o s.c.i.a.), qualora siano stati eseguiti in zone paesaggisticamente vincolate, non sfuggono alla misura demolitorio-ripristinatoria

    In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’assenza o la difformità dalla DIA o SCIA non consente di evitare la sanzione ripristinatoria.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’ordinanza di demolizione di opere abusive, trattandosi di attività vincolata quando la partecipazione non potrebbe modificare l’esito.

Massime di principio

  • La realizzazione di un nuovo volume edilizio ottenuto mediante copertura di un cortile, in assenza di titolo, richiede il permesso di costruire e non può essere ricondotta al regime della DIA o della SCIA quando l’intervento abbia consistenza sostanziale di nuova volumetria.
  • Gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA o dalla SCIA in area paesaggisticamente vincolata non beneficiano della fiscalizzazione dell’abuso, ma sono soggetti alla misura demolitoria-ripristinatoria.
  • L’ordinanza di demolizione di opere abusive, quale atto vincolato e dovuto una volta accertata l’abusività, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 quando la partecipazione del privato non avrebbe potuto determinare un esito diverso.
  • L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata mediante la puntuale descrizione delle opere abusive accertate, senza necessità di una più ampia motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, trattandosi di potere repressivo vincolato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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