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Sentenza

Sentenza n. 696/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione II, 7 dicembre 2022, n. 7628/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202304397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato per interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR deducendo un unico motivo di appello, rubricato come omessa pronuncia su eccezioni e difese svolte in primo grado. Ha sostenuto che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato la legittimità del volume oggetto del titolo, consistente nella sopraelevazione di un fabbricato originariamente composto dal solo piano terra, alla luce del regolamento edilizio comunale e della disciplina della sottozona interessata. La controversia riguardava un permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001, dopo l'annullamento di un precedente permesso di costruire relativo a un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico previsto dal cosiddetto piano casa. La verificazione disposta dal TAR aveva accertato che il progetto allegato alla domanda di sanatoria era sostanzialmente identico a quello del precedente titolo annullato e che l'istanza mirava prima a sanare volumetrie prive di titolo e poi a riproporre il medesimo intervento edilizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza del TAR che aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria. Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di omessa pronuncia, valorizzando gli esiti della verificazione: il titolo in sanatoria non si limitava a regolarizzare opere già realizzate, ma consentiva sostanzialmente la realizzazione del medesimo intervento edilizio già oggetto del permesso annullato. L'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del d.P.R. 380/2001 è finalizzato a sanare abusi formali, mediante la verifica della doppia conformità dell'opera già realizzata sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda; non può essere utilizzato per autorizzare opere nuove o per riproporre un intervento edilizio non ancora legittimamente realizzato. Secondo il giudice, la proprietaria avrebbe dovuto procedere mediante due distinti procedimenti: dapprima conseguire l'accertamento di conformità dell'immobile nello stato esistente e, successivamente, presentare una nuova istanza per la demolizione e ricostruzione sulla base dei volumi effettivamente legittimi. L'appellante è stata condannata al pagamento di 3.500 euro, oltre accessori, in favore del proprietario confinante; le spese sono state compensate nei confronti del Comune di Volla.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'accertamento di conformità presuppone opere già realizzate e serve a verificarne la doppia conformità alla disciplina vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; non può costituire il titolo per eseguire opere nuove.

  • l.r. Campania 28 dicembre 2009, n. 19

    La legge regionale, richiamata nel provvedimento, prevedeva il beneficio dell'ampliamento volumetrico nell'ambito del cosiddetto piano casa; tale disciplina non è stata ritenuta idonea a consentire il rilascio della sanatoria per la realizzazione di opere nuove.

Massime di principio

  • L'accertamento di conformità edilizia previsto dall'art. 36 del d.P.R. 380/2001 può riguardare soltanto opere già realizzate e non può essere utilizzato come titolo abilitativo per realizzare interventi nuovi o per riproporre un progetto edilizio già annullato.
  • La sanatoria edilizia mediante accertamento di conformità presuppone la doppia conformità dell'opera alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
  • Quando un immobile presenta volumetrie prive di titolo e il proprietario intende successivamente procedere alla demolizione e ricostruzione, occorre distinguere i procedimenti: prima deve essere accertata la conformità dello stato esistente; solo dopo può essere richiesto un nuovo titolo per l'intervento di demolizione e ricostruzione, computando i volumi effettivamente legittimi.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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