Sentenza n. 995/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego SUAPE dell'autorizzazione alla realizzazione di un intervento di installazione di 15 strutture pubblicitarie, comprendenti cartelli, transenne e impianti di arredo urbano
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato al SUAPE del Bacino associato di Tortolì un'istanza per il posizionamento, nel territorio comunale, di 15 strutture pubblicitarie, in parte costituite da cartelli pubblicitari e in parte da impianti di pubblico servizio ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, quali transenne e impianti di arredo urbano. Nell'ambito della conferenza di servizi, l'ANAS esprimeva parere favorevole, mentre la Provincia di Nuoro richiamava i divieti previsti dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della strada per il posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari in determinate localizzazioni, e l'Ufficio tecnico comunale esprimeva parere contrario in ragione della futura intenzione del Comune di adottare uno specifico progetto e di adeguare il regolamento sull'occupazione di suolo pubblico. Il SUAPE respingeva quindi l'istanza. La ricorrente deduceva, tra gli altri, difetto e carenza di istruttoria, errore di diritto, violazione degli artt. 23 del Codice della strada e 51 del relativo Regolamento di attuazione, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, illogicità, travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali e difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la censura di difetto di motivazione e di istruttoria. Le amministrazioni avevano utilizzato una motivazione generica e indifferenziata, senza esaminare le caratteristiche dei diversi impianti richiesti. Tale carenza era sostanziale, poiché gli impianti di pubblico servizio previsti dall'art. 47 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, quali transenne e impianti di arredo urbano, sono sottratti, in base all'art. 51, comma 8, del Codice della strada, all'applicazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 della medesima disposizione, riguardanti gli impianti collocati nell'ambito del centro abitato. Per tali impianti trova invece applicazione la regolamentazione comunale, che nel caso concreto non era stata adottata. Il Comune non poteva fondare il diniego sulla mera intenzione futura di approvare una disciplina regolamentare, tanto più che l'assenza della regolamentazione era riconducibile all'inerzia dell'amministrazione stessa. Il ricorso è stato pertanto accolto e gli atti impugnati sono stati annullati, con obbligo per le amministrazioni di riesaminare l'istanza mediante un'istruttoria completa e una motivazione adeguatamente riferita alle singole tipologie di impianto. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 23 Codice della strada
Richiamato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta dalla ricorrente in relazione all'installazione della pubblicità stradale.
art. 47 Regolamento di attuazione del Codice della strada
Individua gli impianti di pubblico servizio, comprese transenne e strutture di arredo urbano, oggetto della richiesta autorizzativa.
art. 51 Regolamento di attuazione del Codice della strada
Disciplina i divieti di collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari; il giudice ha rilevato che la motivazione amministrativa non aveva distinto adeguatamente gli impianti soggetti ai commi 3 e 4 da quelli sottratti a tale disciplina.
art. 51, comma 8, Codice della strada
Sottrae gli impianti di pubblico servizio di cui all'art. 47 del Regolamento di attuazione all'applicazione dei divieti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 51, con conseguente rilevanza della regolamentazione comunale.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto il diniego è stato annullato perché fondato su una motivazione generica e indifferenziata, non riferita alle caratteristiche dei singoli impianti.
Massime di principio
- Quando un'istanza autorizzativa riguarda una pluralità di impianti o interventi soggetti a discipline differenziate, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria e formulare una motivazione specifiche per ciascuna tipologia richiesta; una motivazione unitaria e generica non è sufficiente.
- La distinzione normativa tra cartelli pubblicitari e impianti di pubblico servizio deve essere esaminata concretamente dall'amministrazione, poiché l'assoggettamento ai divieti di collocazione può variare in ragione della diversa natura dell'impianto.
- L'amministrazione non può negare un'autorizzazione sulla base della mera intenzione futura di adottare un regolamento o un progetto generale, in assenza di una disciplina già vigente applicabile al caso concreto.
- L'assenza di una regolamentazione comunale non può essere utilizzata come ragione ostativa al rilascio dell'autorizzazione quando tale assenza dipende dall'inerzia della stessa amministrazione e non è stata previamente individuata una concreta disciplina vigente che vieti l'intervento.
- L'annullamento giudiziale di un diniego per difetto di motivazione e istruttoria non determina automaticamente il rilascio dell'autorizzazione, ma impone all'amministrazione di riesaminare l'istanza esercitando nuovamente il potere sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione adeguata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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