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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05332/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (resistente)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza della corte d'appello resa in sede di esecuzione ex art. 671 c.p.p., lamentando l'entità dell'aumento di pena riconosciuto a seguito dell'applicazione della disciplina del reato continuato. In particolare, la difesa ha contestato la scelta della pena base e la quantificazione dell'aumento per il reato satellite, chiedendo una diversa sezione per la trattazione e sostanzialmente una riduzione dell'aumento applicato. La Corte di cassazione ha però ritenuto le censure manifestamente infondate e dirette a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 187 disp. att. c.p.p. da parte del giudice dell'esecuzione, che ha assunto come pena base quella più grave, cioè quella irrogata con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 30/04/2015 divenuta irrevocabile il 28/03/2017, pari a 14 anni di reclusione. È stata inoltre ritenuta adeguatamente motivata la determinazione dell'aumento di 3 anni di reclusione per il reato satellite, in luogo dei 10 anni inflitti in cognizione, valorizzando il ruolo del ricorrente, la sua caratura associativa, la gravità delle condotte e l'estensione dell'operatività dell'organizzazione 'ndranghetistica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma richiamata come base dell'istanza di esecuzione per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in presenza di più sentenze

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    deve essere applicato ponendo come pena base quella più grave tra quelle considerate ai fini del cumulo giuridico

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione ex art. 671 c.p.p., la pena base va individuata nella sanzione più grave tra quelle oggetto di cumulo, secondo il criterio indicato dall'art. 187 disp. att. c.p.p.
  • La determinazione dell'aumento per i reati satellite è censurabile in cassazione solo se manchi o sia viziata la motivazione specifica; non è consentita una nuova valutazione del merito sulla misura dell'aumento.
  • Le doglianze che mirano esclusivamente a ottenere una diversa quantificazione discrezionale della pena, senza evidenziare un errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante, sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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