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Sentenza

Sentenza del 15/01/2019 n. 713 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: ha contestato la validità della notifica della cartella per mancanza della relata sulla copia consegnata; ha dedotto la mancata sottoscrizione del ruolo esattoriale e la violazione del principio di non contestazione; ha infine contestato l'indicazione del responsabile del procedimento, ritenendola meramente formale e non riferita anche alle attività di emissione, calcolo degli interessi, aggio e altri compensi di riscossione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario è soggetta alle regole del servizio postale ordinario e non richiede la relata di notifica. Ha inoltre affermato che il ruolo, quale atto amministrativo, gode di una presunzione di legittimità che il contribuente deve superare con prova contraria e che la mancata sottoscrizione, in assenza di una sanzione espressa, non determina l'invalidità dell'atto. Infine, ha ritenuto sufficiente l'indicazione del responsabile della stampa quale responsabile dell'emissione della cartella, non essendo stata provata la sua incompetenza. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità: 5.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate e 7.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, spese forfettarie e accessori di legge, in favore dell'Agente della Riscossione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario.

    La notifica diretta della cartella da parte dell'Agente della Riscossione non richiede la compilazione di una relata di notifica.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4

    L'eventuale contestazione della sottoscrizione del ruolo deve essere provata dal contribuente, anche mediante accesso agli atti; in mancanza di una sanzione espressa, la violazione non comporta automaticamente l'invalidità del ruolo.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a)

    La cartella deve indicare il responsabile del procedimento, ma l'indicazione del responsabile della stampa può essere ritenuta sufficiente anche con riferimento all'emissione, se non viene provata la sua incompetenza.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008

    La disposizione è richiamata in relazione all'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento negli atti della riscossione.

  • Principio di tassatività delle nullità

    La violazione di una formalità non comporta la nullità dell'atto se la legge non prevede espressamente tale conseguenza.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento notificata direttamente dall'Agente della Riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento non necessita, di regola, di una relata di notifica separata.
  • Chi contesta la validità formale del ruolo o della cartella deve fornire una prova concreta del vizio; la mera deduzione o il richiamo a irregolarità non documentate normalmente non è sufficiente.
  • La mancanza di una formalità produce invalidità solo quando la legge collega espressamente a quella violazione una sanzione di nullità o quando il vizio incide concretamente sui diritti di difesa.
  • L'indicazione del responsabile del procedimento può essere considerata valida anche se riferita alla stampa o all'emissione della cartella, salvo che il contribuente dimostri l'incompetenza del soggetto indicato o l'effettiva lesione delle proprie possibilità di difesa.
  • Nelle controversie sulla riscossione è opportuno acquisire preventivamente gli atti mediante accesso documentale, così da poter dimostrare in modo specifico eventuali difetti del ruolo, della notifica o della competenza del responsabile.

Testo integrale

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