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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48612/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nel frattempo (25 ottobre 2022) il Gip aveva dichiarato cessata la misura cautelare per decorso del termine. Ha inoltre precisato che la declaratoria di inammissibilità per tale causa non comporta condanna alle spese né l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del 30 giugno 2022 del Tribunale del riesame di Caltanissetta, che aveva parzialmente accolto l'appello di Scicolone contro l'ordinanza del Gip del tribunale di Gela disponendo l'aggravamento e la proroga di una misura cautelare interdittiva (interdizione dall'esercizio della professione di avvocato), inizialmente disposta il 24 febbraio 2022 per sei mesi e prorogata per ulteriori due mesi.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.p.

    Richiamato come base normativa per l'aggravamento della misura cautelare interdittiva; utilizzato dal giudice per motivare l'intervento limitativo della professione.

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 276 c.p.p. come riferimento procedurale per la misura interdittiva e la sua eventuale aggravamento/proroga.

  • Giurisprudenza: Sez. VI - n. 26665 del 16 maggio 2007

    Principio richiamato secondo cui non sussiste interesse alla decisione di un ricorso avverso provvedimento applicativo di misura cautelare quando, nel corso del procedimento, la misura temporale sia divenuta inefficace per decorso del tempo.

  • Giurisprudenza: Sez. IV - n. 45618 dell'11 novembre 2021

    Principio secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente non comporta condanna alle spese processuali né al versamento alla Cassa delle ammende, non essendo configurabile soccombenza.

Massime di principio

  • Un ricorso avverso un provvedimento cautelare perde efficacia e diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se, durante il giudizio, la misura cautelare temporalmente limitata cessa per decorso del termine.
  • La sopravvenuta cessazione della misura non equivale a soccombenza: il ricorrente non è automaticamente condannato alle spese né tenuto al versamento alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità deriva da causa non imputabile a lui.
  • Se si vuole preservare un interesse nonostante la scadenza della misura, è necessario dimostrare effetti residui (es. annotazioni in pubblici registri, danni reputazionali o effetti amministrativi) che mantengano la rilevanza della pronuncia; in assenza di tali effetti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Per evitare la perdita d'interesse, è opportuno agire tempestivamente: impugnare prima della scadenza della misura o produrre istanze cautelari o sospensive che impediscano la cessazione automatica quando rilevanti diritti sostanziali restano in gioco.
  • Quando il tema giuridico sottostante ha rilevanza generale (questioni di diritto astratto), valutare l'ipotesi di prospettare la questione in termini tali da conservarne l'attualità (es. ricorso per decisione di principio) o rivolgersi ad altri rimedi che consentano una pronuncia comunque utile.

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