Cassazione Penale, Sentenza n. 30375/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 19/12/2022 (che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari) con quattro motivi: (1) omissione della trasmissione al riesame di un'annotazione di polizia del 12/12/2019, invocando la violazione degli artt. 309, commi 5 e 10 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e valutazione errata della gravità indiziaria e della configurazione dell'estorsione contestata al capo 18, richiamando artt. 192, commi 3-4, e 273 c.p.p.; (3) applicazione automatica dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. senza adeguato esame della pericolosità sociale dell'indagato; (4) violazione dell'art. 125 c.p.p. per assenza di autonomo vaglio da parte del tribunale del riesame e mera riproduzione dell'ordinanza genetica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile (la mancata eccezione circa la tardiva trasmissione dell'annotazione non era stata sollevata davanti al tribunale del riesame e pertanto non poteva essere dedotta in Cassazione); il secondo motivo è stato dichiarato infondato (il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dettagliatamente valutato le intercettazioni, ritenute gravi, precise e concordanti e sufficienti a fondare il giudizio di gravità indiziaria); il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile (la presunzione di pericolosità per reati aggravati ex art. 416-bis.1 richiede valutazione degli indizi e il riesame aveva adeguatamente riscontrato collegamenti funzionali dell'indagato al clan); il quarto motivo è stato inammissibile (il tribunale del riesame ha svolto un vaglio autonomo e la riproduzione di parti dell'ordinanza genetica non determina nullità se la motivazione è congrua). Conseguentemente è stato confermato il provvedimento del Tribunale del riesame (ovvero la misura degli arresti domiciliari disposta in parziale riforma dell'ordinanza genetica).
Norme richiamate
art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.
La Corte ha ribadito che l'eccezione di tardiva trasmissione di atti favorevoli deve essere tempestivamente sollevata davanti al tribunale del riesame; se non proposta in quella sede, la deduzione è inammissibile in Cassazione.
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Riferito al dovere di motivazione sulla configurazione del reato: il tribunale del riesame ha dato conto analitico delle intercettazioni rilevanti e della loro correlazione con le verifiche investigative, ritenute idonee a provare la gravità indiziaria.
art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alla necessità di un adeguato apprezzamento della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che tale apprezzamento fosse stato compiuto correttamente dal giudice del riesame.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama le esigenze cautelari: il Collegio ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari proporzionate all'elevato disvalore dell'estorsione contestata, pur attenuate con la concessione degli arresti domiciliari.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Tratta la presunzione di pericolosità per reati connessi ad associazioni mafiose; la Corte ha spiegato che per le ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 la prova per superare la presunzione richiede elementi indiziari specifici sui collegamenti funzionali dell'agente al sodalizio, non gli stessi necessari per un associato a pieno titolo.
art. 416-bis.1, cod. pen.
Normativa aggravante richiamata per qualificare le condotte estorsive; la decisione tiene conto che il collegamento funzionale al sodalizio può essere anche occasionale e va valutato con attenzione nel giudizio cautelare.
art. 125, cod. proc. pen.
Norma sul contenuto motivazionale del provvedimento del tribunale del riesame: la Corte ha ritenuto legittima anche la riproduzione di parti dell'ordinanza genetica quando la motivazione complessiva sia congrua e renda autonomo il vaglio del riesame.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiama il limite del giudizio di legittimità: la Cassazione non può travisare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella reinterpretazione delle intercettazioni, salvo che emerga manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
Massime di principio
- Le eccezioni processuali rilevanti (es. tardiva trasmissione di atti favorevoli) devono essere sollevate tempestivamente davanti al tribunale del riesame; se tacitate, risultano inammissibili in Cassazione.
- Intercettazioni gravi, precise e concordanti possono costituire prova principale della partecipazione a reati estorsivi anche in assenza di riscontri esterni, purché il giudice di merito le motivi adeguatamente.
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di fatto del giudice di merito né reinterpreta le intercettazioni, salvo manifesti vizi di logica o irragionevolezza nella motivazione.
- Per reati aggravati ex art. 416-bis.1 la presunzione di pericolosità va valutata con riferimento ai collegamenti funzionali dell'agente al sodalizio; non è necessario lo stesso grado di prova richiesto per un affiliato stabile, ma servono indizi concreti di collegamento operativo.
- Il tribunale del riesame può riprodurre parti dell'ordinanza cautelare genetica; ciò non comporta nullità se il riesame svolge un controllo autonomo e la motivazione complessiva è congrua.
- Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare è necessario dimostrare concretamente l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato) con elementi specifici e non generici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30157/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30158/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30159/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30160/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30161/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30162/2023 del 12/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →