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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30375/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 19/12/2022 (che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari) con quattro motivi: (1) omissione della trasmissione al riesame di un'annotazione di polizia del 12/12/2019, invocando la violazione degli artt. 309, commi 5 e 10 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e valutazione errata della gravità indiziaria e della configurazione dell'estorsione contestata al capo 18, richiamando artt. 192, commi 3-4, e 273 c.p.p.; (3) applicazione automatica dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. senza adeguato esame della pericolosità sociale dell'indagato; (4) violazione dell'art. 125 c.p.p. per assenza di autonomo vaglio da parte del tribunale del riesame e mera riproduzione dell'ordinanza genetica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile (la mancata eccezione circa la tardiva trasmissione dell'annotazione non era stata sollevata davanti al tribunale del riesame e pertanto non poteva essere dedotta in Cassazione); il secondo motivo è stato dichiarato infondato (il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dettagliatamente valutato le intercettazioni, ritenute gravi, precise e concordanti e sufficienti a fondare il giudizio di gravità indiziaria); il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile (la presunzione di pericolosità per reati aggravati ex art. 416-bis.1 richiede valutazione degli indizi e il riesame aveva adeguatamente riscontrato collegamenti funzionali dell'indagato al clan); il quarto motivo è stato inammissibile (il tribunale del riesame ha svolto un vaglio autonomo e la riproduzione di parti dell'ordinanza genetica non determina nullità se la motivazione è congrua). Conseguentemente è stato confermato il provvedimento del Tribunale del riesame (ovvero la misura degli arresti domiciliari disposta in parziale riforma dell'ordinanza genetica).

Norme richiamate

  • art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.

    La Corte ha ribadito che l'eccezione di tardiva trasmissione di atti favorevoli deve essere tempestivamente sollevata davanti al tribunale del riesame; se non proposta in quella sede, la deduzione è inammissibile in Cassazione.

  • art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Riferito al dovere di motivazione sulla configurazione del reato: il tribunale del riesame ha dato conto analitico delle intercettazioni rilevanti e della loro correlazione con le verifiche investigative, ritenute idonee a provare la gravità indiziaria.

  • art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla necessità di un adeguato apprezzamento della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che tale apprezzamento fosse stato compiuto correttamente dal giudice del riesame.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiama le esigenze cautelari: il Collegio ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari proporzionate all'elevato disvalore dell'estorsione contestata, pur attenuate con la concessione degli arresti domiciliari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Tratta la presunzione di pericolosità per reati connessi ad associazioni mafiose; la Corte ha spiegato che per le ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 la prova per superare la presunzione richiede elementi indiziari specifici sui collegamenti funzionali dell'agente al sodalizio, non gli stessi necessari per un associato a pieno titolo.

  • art. 416-bis.1, cod. pen.

    Normativa aggravante richiamata per qualificare le condotte estorsive; la decisione tiene conto che il collegamento funzionale al sodalizio può essere anche occasionale e va valutato con attenzione nel giudizio cautelare.

  • art. 125, cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto motivazionale del provvedimento del tribunale del riesame: la Corte ha ritenuto legittima anche la riproduzione di parti dell'ordinanza genetica quando la motivazione complessiva sia congrua e renda autonomo il vaglio del riesame.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiama il limite del giudizio di legittimità: la Cassazione non può travisare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella reinterpretazione delle intercettazioni, salvo che emerga manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.

Massime di principio

  • Le eccezioni processuali rilevanti (es. tardiva trasmissione di atti favorevoli) devono essere sollevate tempestivamente davanti al tribunale del riesame; se tacitate, risultano inammissibili in Cassazione.
  • Intercettazioni gravi, precise e concordanti possono costituire prova principale della partecipazione a reati estorsivi anche in assenza di riscontri esterni, purché il giudice di merito le motivi adeguatamente.
  • La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di fatto del giudice di merito né reinterpreta le intercettazioni, salvo manifesti vizi di logica o irragionevolezza nella motivazione.
  • Per reati aggravati ex art. 416-bis.1 la presunzione di pericolosità va valutata con riferimento ai collegamenti funzionali dell'agente al sodalizio; non è necessario lo stesso grado di prova richiesto per un affiliato stabile, ma servono indizi concreti di collegamento operativo.
  • Il tribunale del riesame può riprodurre parti dell'ordinanza cautelare genetica; ciò non comporta nullità se il riesame svolge un controllo autonomo e la motivazione complessiva è congrua.
  • Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare è necessario dimostrare concretamente l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato) con elementi specifici e non generici.

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