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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16762/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Natto ha impugnato la sentenza di appello che, previa riqualificazione del fatto da truffa (art. 640 c.p.) a truffa all'assicurazione (art. 642, comma 2, c.p.), lo aveva confermato nella condanna. Il ricorrente deduceva, tra vari motivi, che la riqualificazione in peius richiedeva la regressione del procedimento e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la celebrazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 521-bis c.p.p.; contestava inoltre profili di incompetenza, la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., e vizi di motivazione relativi alla mancata considerazione della desistenza volontaria/recesso e delle circostanze attenuanti e della misura della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la riqualificazione operata in sede di appello da art. 640 c.p. ad art. 642, comma 2, c.p. (reato che richiede udienza preliminare) ha comportato una lesione delle prerogative difensive per la mancata regressione del procedimento ai sensi dell'art. 521-bis c.p.p. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per il seguito procedurale. L'annullamento assorbe i restanti motivi.

Norme richiamate

  • art. 642, comma 2, cod. pen.

    La fattispecie di truffa all'assicurazione richiede la celebrazione dell'udienza preliminare; la sua applicazione in sede di appello configura una riqualificazione che può essere 'in peius' rispetto alla contestazione originaria.

  • art. 640 cod. pen.

    La truffa nella forma contestata originariamente non richiede la celebrazione dell'udienza preliminare (rito con citazione diretta).

  • art. 521-bis cod. proc. pen.

    Nel caso di riqualificazione in peius che comporti la necessità dell'udienza preliminare, il procedimento deve regredire e gli atti devono essere trasmessi al Pubblico Ministero; la mancata regressione determina lesione delle prerogative difensive e legittima l'annullamento delle sentenze.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi procedurali denunciati; usato per inquadrare i motivi di cassazione relativi alla regolarità del procedimento.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento normativo sul divieto di aumentare la posizione dell'imputato in appello senza le garanzie procedurali previste; richiamato a supporto dell'idea di riqualificazione in peius.

  • art. 512-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel quadro delle regole sul passaggio tra riti e sulle garanzie procedurali, segnalata dalla difesa come inosservata nella riqualificazione.

  • art. 551 cod. proc. pen.

    Nei procedimenti connessi, se la citazione diretta è ammessa solo per alcuni reati, il pubblico ministero deve richiedere il rinvio a giudizio per tutti: orienta verso la prevalenza del rito con udienza preliminare quando opportuno per questioni di collegamento.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come presidio per censurare la mancata applicazione di norme di diritto in sede di appello (qui riferito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.), ma i rilievi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze e diminuzione della pena: il ricorrente lamentava la sua mancata applicazione, ma la Cassazione non ha deciso nel merito per effetto dell'annullamento per vizio procedurale.

  • art. 56, comma terzo e quarto, cod. pen.

    Riferito alla desistenza volontaria e al recesso attivo; il ricorrente denunciava la mancata valutazione di tali istituti, ma tali questioni sono state assorbite dall'accoglimento del primo motivo.

  • artt. 62-bis cod. pen., 175 e 133 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione a determinazione della pena e circostanze attenuanti/recidiva; anche questi profili sono stati ritenuti assorbiti dall'accoglimento del motivo principale.

Massime di principio

  • Se in appello si perviene a una riqualificazione 'in peius' che impone la celebrazione dell'udienza preliminare, il giudice deve disporre la regressione del procedimento ai sensi dell'art. 521-bis c.p.p.; la mancata regressione configura lesione delle prerogative difensive.
  • La possibilità per l'imputato di accedere al rito con udienza preliminare è considerata una garanzia aggiuntiva: la trasformazione del tipo di rito in corso di giudizio può comportare disparità di trattamento e richiede attenzione procedurale.
  • Quando la riqualificazione incide sulla competenza o sul rito applicabile, il corretto percorso è la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il Tribunale competente in primo grado, non la conferma della condanna in appello.
  • Questioni sostanziali (es. applicazione dell'art. 131-bis, desistenza o recesso, determinazione della pena) possono diventare irrilevanti se il vizio procedurale primario (mancata regressione) comporta l'annullamento delle sentenze; pertanto va sempre valutata prima la regolarità del percorso procedurale.
  • In procedimenti connessi va valutata la prevalenza del rito maggiormente garantito (udienza preliminare) secondo art. 551 c.p.p., per evitare decisioni che incidano sulla posizione processuale dell'imputato senza adeguate garanzie.
  • In sede di impugnazione è opportuno verificare sollecitamente, tramite difesa, la compatibilità tra contestazione originaria e eventuali riqualificazioni per evitare perdite di diritti difensivi non sanabili in sede di merito.

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