Sentenza n. 2620/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1583/2025 emessa in data 3 aprile 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1583/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 1.405,23 oltre interessi a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato, ha dedotto l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di eseguire la sentenza n. 1583/2025 del Tribunale di Milano, notificata al Ministero il 9 aprile 2025 e divenuta definitiva. La sentenza aveva riconosciuto in favore della ricorrente euro 1.405,23, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001. Il Ministero si è costituito senza contestare né la mancata esecuzione né il passaggio in giudicato e la notificazione della pronuncia. Sono state quindi dedotte le condizioni per l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero era ancora inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato e notificata all'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, determinando e pagando quanto dovuto, comprensivo degli interessi. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere nei successivi sessanta giorni, anche mediante funzionario delegato sotto la propria responsabilità. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto rilevato dal giudice.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale condizione applicabile all'esecuzione della pronuncia di condanna nei confronti dell'amministrazione; il TAR ha ritenuto tali condizioni soddisfatte.
art. 7 CCNL del 15 marzo 2001
È la fonte contrattuale posta a base del credito retributivo riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Milano, oggetto dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato, notificata e recante una condanna pecuniaria a suo carico.
- Quando risultano provati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza all'amministrazione e l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente l'importo ancora dovuto e di adottare, direttamente o tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità, gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali.
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