Sentenza n. 4430/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza nr. 728/2025 emessa dal Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.11.2025,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 728/2025, che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 novembre 2025 e notificata al Ministero il 27 novembre 2025, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notificazione della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: la documentazione comprovava il credito riconosciuto dal giudicato e il Ministero non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; ha precisato che non è dovuto compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’azione di ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dalla disposizione.
art. 114 c.p.a.
Per l’effetto, va dichiarata l’inottemperanza dell’intimato Ministero, a cui va assegnato un termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza per l’accredito alla parte ricorrente degli importi sopra indicati, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati i per il predetto titolo.
Accertata l’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro il termine assegnato e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inerzia.
Massime di principio
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, può essere proposta l’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, comprovata la spettanza delle somme riconosciute da una pronuncia passata in giudicato e non risultando dedotto l’avvenuto pagamento, il giudice dichiara l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di corrispondere il credito, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attività può essere subordinata all’iniziativa del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
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