Cassazione Civile, Ordinanza n. 29567/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2011. La lite riguardava, da un lato, una ripresa a tassazione per operazioni ritenute inesistenti e, dall'altro, una ripresa per parziale evasione di ricavi accertata in via induttiva. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato l'omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa alla ripresa induttiva dei ricavi, già devoluta in appello. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme processuali sul giudicato interno e sui limiti del devolutum, sostenendo che la CTR aveva riesaminato il profilo del difetto di motivazione dell'avviso, già ritenuto infondato in primo grado e non impugnato dal contribuente. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento induttivo, sulle presunzioni e sull'onere della prova, censurando la decisione che aveva ritenuto non provata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni e aveva valorizzato fatture, lavori asseritamente eseguiti, pagamenti tracciabili e difetto motivazionale dell'atto.
La decisione
La Corte ha accolto tutti i motivi ritenuti fondati: ha ravvisato l'omessa pronuncia della CTR sulla ripresa a tassazione per ricavi non dichiarati; ha rilevato la violazione del giudicato interno nella parte in cui la CTR aveva esaminato il difetto di motivazione dell'avviso non più controverso; ha infine affermato che la CTR aveva invertito l'onere della prova in tema di operazioni inesistenti, poiché non spettava all'Ufficio provare la fittizietà dell'operazione una volta contestata la deducibilità dei costi, ma al contribuente dimostrare l'effettività, l'inerenza e l'ammontare dei costi, non bastando a tal fine la sola fattura o la regolarità formale dei pagamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo e della ripresa dei ricavi non dichiarati
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici e prova indiziaria dell'inesistenza delle operazioni
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici e valutazione degli indizi
art. 2697 c.c.
richiamato per affermare il riparto dell'onere della prova, che nel caso di operazioni inesistenti non può essere invertito a carico dell'Amministrazione
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulla questione non impugnata
art. 325 c.p.c.
richiamato in relazione ai termini e agli effetti dell'impugnazione
art. 342 c.p.c.
richiamato sui limiti dell'appello e sulla devoluzione delle censure
art. 343 c.p.c.
richiamato sui limiti dell'appello incidentale e sulla mancata impugnazione della parte vittoriosa in primo grado
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per i requisiti dell'appello nel processo tributario
art. 54 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per i limiti della devoluzione in appello nel processo tributario
Massime di principio
- In caso di omessa pronuncia su una censura ritualmente devoluta al giudice di merito, la sentenza è viziata e va cassata.
- Il giudice di appello non può riesaminare questioni ormai coperte da giudicato interno se la parte vittoriosa sul punto non ha proposto impugnazione incidentale.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura, la regolarità contabile e la tracciabilità del pagamento non sono di per sé prove sufficienti dell'effettività del costo.
- Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità di costi per inesistenza dell'operazione, incombe sul contribuente dimostrare l'esistenza, l'inerenza e il preciso ammontare del costo.
- La prova dell'inesistenza dell'operazione può essere fornita dall'Ufficio anche tramite elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; non è necessario che sia fornita una prova diretta in ogni caso.
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