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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21062/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una sentenza del Giudice di Pace, poi appellata dalla parte privata e confermata dal Tribunale di Pistoia, che ha rigettato l'appello principale e dichiarato inammissibile l'appello incidentale del Ministero dell'Interno. In Cassazione la parte privata ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, ma la Corte non entra nel merito dei motivi perché rileva che, a seguito di ordinanza interlocutoria, era stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il ricorrente non ha provveduto alla rinotifica nei termini assegnati.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché il ricorrente non ha ottemperato all'ordine di rinnovazione della notifica disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. L'inammissibilità è affermata in applicazione del principio secondo cui la mancata o tardiva rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, quando disposta per un vizio di nullità, comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo che prima della declaratoria intervenga una valida nuova notifica. Non vengono liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato. La Corte dà inoltre atto, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione disposta per sanare un vizio che comporta nullità, se non eseguita tempestivamente, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone la rinnovazione della notificazione di un ricorso per cassazione per sanare un vizio di nullità, il mancato adempimento nel termine assegnato comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Il termine fissato per la rinnovazione della notificazione è perentorio: non può essere concesso un ulteriore termine per il medesimo adempimento.
  • L'inammissibilità per mancata rinnovazione della notifica può essere evitata solo se, prima della declaratoria, intervenga una valida nuova notificazione dell'atto.
  • In caso di mancata costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso legittima l'applicazione della disciplina sull'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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