Cassazione Penale, Sentenza n. 22936/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza di revisione della sentenza che lo aveva condannato per tentata estorsione e altri reati; la Corte d'Appello di Ancona rigettò l'istanza. In cassazione la difesa denunciava, in un unico motivo, violazione degli artt. 606 co.1 lett. c) e 637 c.p.p. e, ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.p., sosteneva che le prove "nuove" fossero effettivamente nuove perché tratte dal fascicolo di una diversa indagine (circostanza emersa solo dopo discovery), che le copie delle chat sono attendibili e non facilmente manipolabili e che la testimonianza del Sovrintendente Casulli era errata quanto al positioning dell'utenza telefonica e non falsificata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione: il ricorrente aveva presentato personalmente l'istanza di revisione e solo successivamente nominato l'Avv. Renzi, ma non era stata conferita al difensore una procura speciale per proporre impugnazione avverso il rigetto della revisione. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, per impugnare il provvedimento che rigetta una revisione, è necessaria procura speciale al difensore (carattere personale della revisione). Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata nel motivo di ricorso relativa ai vizi di motivazione sulle prove; la Corte non entra nel merito sostanziale perinammissibilità procedurale del ricorso.
art. 637 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso; non oggetto di valutazione sostanziale a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
art. 173-bis disp. att. c.p.p.
Citato ex art. 173-bis per il riassunto del motivo; la Corte prende atto delle censure ma decide per inammissibilità procedurale.
art. 571, comma 3, c.p.p.
Interpretato dalla Corte come norma che richiede che, per proporre ricorso avverso il rigetto di una istanza di revisione, il difensore sia munito di procura speciale: la revisione ha carattere personale e la facoltà di impugnare il rigetto è strettamente collegata alla legittimazione formale del difensore.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per disporre la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese in caso di inammissibilità non dipendente da assenza di colpa; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa e ha irrogato la pena pecuniaria.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità: la Corte ha ritenuto integrata la possibilità di sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p. non essendo ravvisabile assenza di colpa.
Massime di principio
- La richiesta di revisione ha carattere personale: se il richiedente nomina un difensore dopo la proposizione dell'istanza, occorre conferire al difensore una procura speciale per impugnare il rigetto della revisione; in mancanza il ricorso per cassazione è inammissibile.
- Prima di proporre impugnazioni contro il rigetto di una revisione, verificare che la procura al difensore includa espressamente il potere di proporre impugnazioni per il provvedimento di rigetto.
- Anche qualora il motivo di ricorso contenga censure sostanziali sulle prove nuove o su testimonianze, tali questioni non saranno esaminate se sussistono vizi formali di legittimazione del ricorso.
- La prova di origine delle "nuove" allegazioni (es. documenti o chat provenienti da fascicoli di indagini diverse) deve essere documentata con chiarezza già in sede di revisione e di impugnazione per evitare contestazioni sulla novità o autenticità.
- Distinguere tra errore/inesattezza di una testimonianza e dichiarazione falsa: la valutazione della Corte può liquidare questioni probatorie solo se il ricorso è ammissibile; altrimenti tali argomenti restano non esaminati.
- L'inammissibilità per vizi formali può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.); pertanto è opportuno curare con attenzione gli adempimenti formali prima di proporre ricorsi.
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