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Sentenza

Sentenza del 17/01/2018 n. 247 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Cartelle di pagamento - Iscrizione ipotecaria - Comunicazione - Termine decennale di prescrizione - Residenti all'estero - Aire - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo che il credito portato dalle cartelle di pagamento fosse prescritto perché la comunicazione era stata notificata oltre il termine ordinario decennale di prescrizione. È stata inoltre esaminata la validità della notificazione effettuata a un contribuente residente all'estero, in un periodo precedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007.

La decisione

La contestazione è stata accolta: il credito di Equitalia è stato ritenuto prescritto poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è intervenuta dopo il decorso di dieci anni. Quanto alla notificazione al residente all'estero, per gli atti notificati prima della sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007 era ritenuta applicabile la procedura consistente nel deposito della copia presso la casa comunale e nell'affissione dell'avviso all'albo del Comune, non essendo ancora prevista la spedizione dell'atto all'estero mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Norme richiamate

  • Codice civile, articolo 2946

    Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione, applicato al credito oggetto della riscossione in assenza di uno specifico termine più breve.

  • Codice di procedura civile, articolo 142

    Disciplina la notificazione degli atti a persone residenti all'estero, secondo il regime applicabile nel periodo considerato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 58 e 60

    Contengono disposizioni in materia di domicilio fiscale e notificazione degli atti tributari, comprese le ipotesi relative ai contribuenti residenti all'estero.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26

    Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 366/2007

    Ha inciso sulle modalità di notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all'estero; per il periodo precedente, la notificazione poteva avvenire mediante deposito presso la casa comunale e affissione dell'avviso all'albo comunale, secondo la disciplina allora applicata.

Massime di principio

  • Un credito azionato dall'agente della riscossione può essere contestato per prescrizione se, tra gli atti interruttivi validamente notificati, decorre il termine previsto dalla legge; per i crediti soggetti al termine ordinario, il riferimento è normalmente decennale.
  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve intervenire prima della maturazione della prescrizione e non può, da sola, riattivare un credito già prescritto.
  • Per i contribuenti residenti all'estero è essenziale verificare la data della notificazione, la normativa vigente in quel momento e le modalità concretamente utilizzate dall'amministrazione.
  • La validità della notifica va valutata sulla base della disciplina applicabile ratione temporis: una modalità oggi necessaria potrebbe non esserlo stata prima di un intervento della Corte costituzionale.
  • Per stabilire se la prescrizione è maturata occorre ricostruire cronologicamente cartelle, intimazioni, comunicazioni e altri atti, verificando per ciascuno la validità della notifica e l'eventuale effetto interruttivo.

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