Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13543/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la ordinanza di convalida del provvedimento questorile che imponeva a Bartoli divieti di frequentare ambiti connessi a manifestazioni sportive e l'obbligo di presentarsi presso la Questura di Reggio Emilia 20 minuti dopo l'inizio di ciascun tempo delle partite della AS Reggiana 1919. La difesa ha articolato tre motivi: 1) violazione del diritto di difesa per non aver rispettato il termine dilatorio di 48 ore per la redazione di osservazioni, sostenendo che tale termine dovrebbe decorrere dalla richiesta del PM di convalida; 2) tardiva richiesta di convalida da parte del PM oltre le 48 ore dalla notifica del provvedimento; 3) carenza di motivazione circa l'imposizione della doppia presentazione presso la Questura di Reggio Emilia anche quando la partita si svolge in trasferta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Primo motivo: inammissibile perché il termine di 48 ore per presentare osservazioni decorre dalla notifica del provvedimento al destinatario e non dalla richiesta del PM; pertanto la censura non è accolta. Secondo motivo: rigettato; la Corte, conformandosi all'orientamento maggioritario, ha stabilito che il termine attribuito al PM per richiedere la convalida è ordinatorio e non perentorio, mentre perentorio è il termine complessivo di 96 ore entro cui il giudice deve convalidare, pena l'inefficacia della misura. Terzo motivo: fondato; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Gip circa l'obbligo di presentazione doppia anche per le trasferte (quando la distanza rende materialmente impossibile ottemperare), e ha annullato l'ordinanza nella parte relativa a tale prescrizione, rinviando il giudizio al Tribunale di Lucca in diversa composizione per un nuovo esame su quel punto.

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989, art. 6

    comma 2 e comma 3 (disciplina dei divieti e delle prescrizioni e termini per la comunicazione al PM e per la convalida giudiziaria)

    La Corte interpreta che il provvedimento del Questore, notificato all'interessato, dà origine al termine di 48 ore per la presentazione delle osservazioni da parte del destinatario; il termine attribuito al PM per chiedere la convalida è ordinatorio, mentre il termine complessivo di 96 ore per la convalida giudiziaria è perentorio e la sua violazione è l'unica causa di inefficacia prevista dalla norma

  • art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale

    richiamato nei principi di interpretazione delle parole della legge

    Usato per sostenere che alla disposizione normativa va attribuito il significato proprio delle parole (congiunzione copulativa e non disgiuntiva), a sostegno dell'interpretazione secondo cui i termini non sono entrambi perentori

  • Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 4 ottobre 2021, n. 35979

    presente nella motivazione come precedente di orientamento contrario

    Decisione citata come orientamento minoritario che riteneva perentorio anche il termine a disposizione del PM; la Corte nell'odierno caso conferma invece l'orientamento maggioritario opposto

  • Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 18 aprile 2011, n. 15503

    precedente richiamato a sostegno dell'orientamento minoritario

    Citata come precedente che aveva attribuito efficacia sanzionatoria alla tardività della richiesta del PM; la Corte attuale lo considera non decisivo rispetto all'interpretazione maggioritaria

  • Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3 febbraio 2006, n. 4442

    richiamata in merito all'interpretazione del sistema procedurale

    Richiamata come giurisprudenza di riferimento ma non chiarificatrice sul punto specifico; usata per contesto ermeneutico

  • Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 16 novembre 2017, n. 52437

    richiamata sulla legittimità dell'obbligo di duplice presentazione

    Stato di diritto che l'obbligo di duplice presentazione non è legittimo quando la distanza rende impossibile il raggiungimento del luogo della competizione nei tempi previsti; sostiene la necessità di motivazione specifica per prescrizioni particolarmente gravose

  • Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 12 novembre 2021, n. 41170

    citata per consolidare l'orientamento maggioritario

    Conferma che l'inefficacia del provvedimento consegue solo al superamento delle complessive 96 ore dalla notifica e non automaticamente alla tardività della richiesta del PM

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore per la presentazione di memorie e osservazioni da parte del destinatario del provvedimento del Questore decorre dalla notificazione del provvedimento al destinatario e non dalla richiesta del PM di convalida
  • Il termine di 48 ore attribuito al PM per chiedere la convalida è, secondo l'orientamento maggioritario, di natura ordinatoria; perentorio è invece il termine complessivo di 96 ore entro il quale il giudice deve convalidare, pena l'inefficacia della misura
  • L'inefficacia del provvedimento del Questore si verifica quando il giudice non dispone la convalida entro 96 ore dalla notifica; la tardività formale della richiesta del PM non è di per sé causa automatica di inefficacia
  • Le prescrizioni particolarmente gravose (es. obbligo di presentazione ripetuta) devono essere corredate da motivazione specifica che giustifichi la loro estensione anche in caso di trasferte o quando la distanza rende materialmente impraticabile l'adempimento; in mancanza la misura può essere annullata in quella parte
  • La documentazione alla base del provvedimento (custodita in Questura e trasmessa alla Procura) è accessibile al destinatario e al difensore e dunque l'esercizio del diritto di difesa non è necessariamente compromesso dal fatto che il fascicolo sia depositato presso il giudice al momento della richiesta di convalida
  • In impostazioni analoghe il giudice deve bilanciare l'esigenza di prevenzione della violenza con la minore invasività possibile delle prescrizioni alla libertà personale; ove esistano misure meno gravose e adeguate, il provvedimento deve darne conto nella motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.