Sentenza n. 1801/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento della nota di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio, Prot. QI 151479 del 21.06.2024, recante rigetto di richiesta di modifica dei dati essenziali contenuti nella domanda di condono prot.87/121006/0.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di modifica dei dati essenziali contenuti in una domanda di condono edilizio, relativa a superficie e destinazione d’uso delle opere
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale alla richiesta di rettifica della domanda di condono prot. n. 87/121006/0. La rettifica avrebbe dovuto sostituire la superficie indicata nell’istanza, pari a 521,44 mq, con quella di 869,06 mq, nonché la destinazione non residenziale connessa alla conduzione agricola con una destinazione residenziale. È stato dedotto un unico motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione della determina di Roma Capitale n. 290 del 12 novembre 2007, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, difetto dei presupposti e manifesta ingiustizia. La ricorrente ha sostenuto che il modello utilizzato non consentisse di distinguere adeguatamente tra superfici connesse all’attività agricola e superfici abitative e che la superficie fosse stata calcolata applicando il coefficiente di riduzione previsto per gli immobili non residenziali. Ha quindi qualificato la richiesta come rettifica ammissibile ai sensi della disciplina comunale del riesame, assumendo che l’errore derivasse dalle modalità predisposte dall’Amministrazione. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo il carattere sostanziale e novativo delle modifiche richieste.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la rettifica di un errore materiale contenuto in una domanda di condono è ammissibile soltanto quando l’errore sia immediatamente percepibile dal contesto dell’atto e l’effettiva volontà dell’istante risulti già espressa in modo chiaro e riconoscibile, senza complesse indagini ricostruttive. Nel caso concreto, la domanda originaria non presentava un mero errore materiale: dalla sua formulazione risultava la volontà di ottenere la sanatoria di opere aventi destinazione non residenziale. Il riferimento all’uso misto e all’alloggio temporaneo dei braccianti non dimostrava una richiesta di sanatoria per opere residenziali. Inoltre, l’istante avrebbe dovuto utilizzare il modello specificamente previsto per la destinazione residenziale e aveva versato l’oblazione applicando il coefficiente previsto per le opere non residenziali, elemento incompatibile con la tesi dell’errore del modello. La modifica richiesta incideva quindi sull’oggetto sostanziale del condono e non poteva essere introdotta dopo la scadenza del termine decadenziale per la presentazione della domanda, poiché avrebbe determinato una sostanziale rimessione in termini. La disciplina comunale del riesame consentiva la rettifica per ragioni sostanziali soltanto quando l’errore fosse imputabile all’Amministrazione, non quando derivasse da dimenticanze, errori di compilazione o discrasie riferibili all’istante. Il provvedimento comunale è stato pertanto ritenuto adeguatamente motivato e privo dei vizi dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
l. 47/1985
La domanda di condono edilizio presentata ai sensi della disciplina del primo condono non può essere sostanzialmente modificata dopo la scadenza del termine decadenziale per la presentazione dell’istanza.
Determina Roma Capitale n. 290 del 12 novembre 2007
«Sono altresì ammesse (...) le sole richieste per le quali risulti documentalmente che l’istante non potesse, al momento della presentazione della domanda condono e per fatto dell’Autorità̀ inserire l’abuso (od i dati di esso) nella domanda stessa»
Le richieste di rettifica o riesame per ragioni sostanziali sono ammissibili quando l’omissione o l’errore siano imputabili all’Amministrazione; non sono invece ammesse per dimenticanze o errori di compilazione dell’istante.
Massime di principio
- La rettifica di una domanda di condono è ammissibile come correzione di errore materiale soltanto quando l’errore sia immediatamente riconoscibile dal contenuto dell’atto e la volontà effettiva dell’istante risulti già chiaramente espressa, senza necessità di ricostruzioni complesse.
- La modifica della superficie e della destinazione d’uso delle opere oggetto di una domanda di condono incide sull’oggetto sostanziale della domanda e, se richiesta dopo la scadenza del termine decadenziale, costituisce una modifica sostanziale inammissibile, non una mera rettifica.
- La disciplina amministrativa del riesame delle domande di condono può consentire modifiche sostanziali solo quando sia documentalmente dimostrato che l’omissione o l’errore siano stati determinati dall’Amministrazione; non può invece sanare dimenticanze o errori imputabili all’istante nella compilazione della domanda.
- La qualificazione della destinazione d’uso indicata nella domanda di condono deve essere valutata anche alla luce del modello utilizzato e del calcolo dell’oblazione: l’utilizzo del modello e del coefficiente economico riferibili a una destinazione non residenziale costituisce elemento contrario alla successiva qualificazione della domanda come richiesta di sanatoria per opere residenziali.
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