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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23382/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale di punti di intercettazione di linea di un metanodotto. La società aveva presentato DOCFA chiedendo l'attribuzione della categoria catastale E/9 e di una certa rendita; l'Ufficio aveva invece attribuito la categoria D/7 con diversa rendita. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto del ricorso. In cassazione la società ha proposto due motivi: (1) violazione delle norme catastali invocate, sostenendo che il giudice di merito aveva valorizzato solo la destinazione industriale del bene senza considerare la sua strumentalità rispetto al pubblico servizio di distribuzione del gas, che avrebbe dovuto condurre alla categoria E/9; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le specifiche caratteristiche strutturali e funzionali del cespite, composto da apparecchiature di sezionamento e by-pass, diverse da stazioni di pompaggio o cabine di decompressione, e prive di funzione di regolazione di pressione e portata del gas. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione e ne ha comunque difeso l'infondatezza.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo corretto il computo del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. con l'aggiunta della sospensione feriale. Ha poi accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che il giudice di appello aveva omesso di considerare il profilo decisivo dell'autonomia funzionale e reddituale del cespite, richiesto dall'art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, e si era limitato a valorizzare la sua strumentalità all'attività industriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e riconducendo i punti di intercettazione di linea alla categoria E/9. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare va computato tenendo conto della sospensione feriale, secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.

  • art. 155 c.p.c.

    nei termini processuali mensili o annuali non si computa ex numero ma allo spirare del giorno corrispondente; la sospensione feriale si aggiunge ai sei mesi del termine di decadenza.

  • art. 2963 c.c.

    il computo dei termini annuali o mensili segue il criterio civile del giorno corrispondente.

  • art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742

    i giorni di sospensione feriale non si computano nel termine di impugnazione.

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006

    "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    è la norma decisiva: impedisce l'inclusione in categoria E di porzioni di immobile che abbiano autonomia funzionale e reddituale; per converso, la mancanza di tale autonomia consente il classamento in E/9.

  • art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    richiamato come base della disciplina catastale delle unità immobiliari speciali, in collegamento con il criterio della stima diretta e della speciale destinazione.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949

    la categoria E comprende le unità che, per singolarità delle caratteristiche, non sono raggruppabili in classi; la regola va letta in relazione all'autonomia funzionale e reddituale del bene.

  • art. 5 r.d.l. n. 652 del 1939

    unità immobiliare urbana è la parte di immobile che sia di per sé utile e atta a produrre un reddito proprio.

  • art. 40 d.P.R. n. 1142 del 1949

    unità immobiliare urbana è il fabbricato o porzione di fabbricato che rappresenti, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.

  • art. 2 d.P.R. n. 138 del 1998

    la categoria catastale si attribuisce in base alla normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.

  • art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato per ricordare l'esenzione ICI dei fabbricati in categoria E, ma precisando che il sistema catastale non si sovrappone a quello impositivo.

  • art. 1, commi 244 e 245, l. n. 190 del 2014

    richiamati dalla parte, ma ritenuti non decisivi perché la circolare valorizzata attiene alla determinazione della rendita e presuppone già risolta la classificazione.

  • d.m. 17 aprile 2008, Ministero dello Sviluppo economico

    la definizione dei punti di intercettazione di linea è usata per accertare l'assenza di autonomia funzionale e reddituale del cespite.

  • circolare Agenzia del territorio n. 6/T del 2012

    menzionata come fonte sulla determinazione della rendita catastale delle unità speciali e particolari, non sulla scelta tra categoria D ed E.

  • circolare Agenzia del territorio n. 4 del 2006

    richiamata per affermare che immobili che ospitano impianti industriali mirati alla trasmissione o regolazione di fluidi o segnali ricadono, in linea generale, nel gruppo D.

  • nota n. 29770 del 2013

    richiamata dalla parte per distinguere impianti con diverse funzioni catastali, ma non decisiva nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale delle unità immobiliari speciali e particolari, il criterio decisivo non è la mera destinazione al soddisfacimento di un interesse pubblico, né la sola strumentalità rispetto all'attività industriale o imprenditoriale, ma la presenza o meno di autonomia funzionale e reddituale del cespite.
  • Un bene privo di autonoma utilizzabilità e di capacità di produrre un reddito proprio, perché strutturalmente inserito in un compendio più ampio e privo di destinazione indipendente, non integra un'unità immobiliare classificabile autonomamente e può essere ricondotto alla categoria E/9.
  • L'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 impone di escludere dalla categoria E le porzioni di immobile che abbiano autonomia funzionale e reddituale; il contrario implica che i beni privi di tale autonomia restano classificabili nel gruppo E.
  • La Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto diversa da quella specificamente prospettata dalla parte, purché fondata sui fatti già allegati e senza alterare il thema decidendum.
  • Nel computo del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c., la sospensione feriale dei termini si somma ai sei mesi, seguendo la computazione civile ex nominatione dierum.

Come è indicizzato

MaterieClassificazione catastaleContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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